Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio aveva rigettato il ricorso introdotto dal dott. Paolo Ferraro. Dinanzi al Consiglio di STAto verranno rimessi in ordine la congerie dei dati e fatti tutti falsi e dei dati veri, i primi “ricopiati” in forma “ellittica e sintetica”, i secondi “nascosti” dalla sentenza, insieme alle prove della falsità integrale di tutti i “dati”.
(travisamento e vizi sintomatici di eccesso di potere)
Una amputazione “ortopedica” dello spazio di cognizione del giudice amministrativo, che avrebbe forse stentato ad espandersi del tutto secondo le astratte possibilità, data la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati artefatti immessi o nascosti, quasi congegnata come l'ostacolo degli ostacoli, previsto e voluto, progettato, all'accertamento giudiziario.
Ma una cosa è “l’espandersi”, una cosa è la pretermissione globale della realtà e del vaglio doveroso di dati e fatti “presunti” veri nella loro apparenza in realtà meramente artefatta e protocollare.
Dopo aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella delibera finale del CSM, la motivazione TAR aveva formalizzato e “condensato” la valutazione su quattro punti selezionati, “esorcizzando” il vaglio dovuto e necessario.
" Oggi 29 dicembre 2015 alle ore 13 notificato l'atto presentato al Consiglio di Stato
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BREVE NOTIZIA COMUNICATO DIRETTA HANGOUT USTREAM
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ATTO DUPLICEMENTE NOTIFICATO il 29 dicembre 2015.
Ecc.mo
Consiglio di Stato in. S.G.
Ricorso
in appello avverso
la
sentenza n. 8018/2015 emessa dalla Sezione Prima Quater del
TAR Lazio
Del dott.
Paolo
Ferraro,
nato a Roma il 23/07/1955 (C.F. FRRPLA55L23H501E), res. in Roma, via
Edoardo Jenner n. 30 int 5 C.A.P. 00151, oggi rappresentato e difeso
dall' avv. dell’avv. indirizzo mail pec: con domicilio eletto in
, come da delega e procura in calce al presente atto
contro
Consiglio
Superiore della Magistratura,
in persona del Presidente pro tempore, e Ministero della Giustizia,
in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
per
la riforma
della
Sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione Prima Quater, n. 8018 del 2015,
depositata l’8/6/2015, non notificata, con la quale è stato in
parte dichiarato irricevibile e in parte respinto, nella
causa n. 2481/2013, il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della
delibera del CSM prot. 24816/2012 in data 6 dicembre 2012 e del
pedissequo decreto prot. n. 1044 del 7.1.2013 con cui è stata
disposta la dispensa dal servizio del ricorrente e di tutti gli atti
del relativo procedimento.
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Con
sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio sezione Prima
Quater - Presidente Elia Orciuolo, cons. estensore Giampiero LO
Presti e Cons. Fabio Mattei- ha rigettato come da dispositivo il
ricorso in epigrafe (ALL
1 sentenza 1 bis comunicazione della sentenza circa la data del
deposito 1 ter delibera CSM impugnata 1 quater Decreto del ministro
di Grazia e Giustizia ),
Dopo
aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella
delibera finale del CSM,
la motivazione ha “condensato” la valutazione su quattro
punti selezionati, che “esorcizzano” il vaglio dovuto e
necessario (ALL
2A 2B Ricorso e memoria integrativa nel giudizio di primo grado e
ad abundantiam 2C 2D atti della fase cautelare anticipata )
e hanno amputato “ortopedicamente” la intera parte centrale
dello spazio di cognizione del giudice amministrativo. Uno spazio
che avrebbe stentato ad espandersi secondo le astratte possibilità,
anche perchè la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati
artefatti immessi o nascosti, appare quasi congegnata come l'ostacolo
degli ostacoli, previsto
e voluto,
all'accertamento giudiziario. Si procede pertanto oggi, con il
presente atto di appello, a rimettere in ordine la congerie dei dati
e fatti sottoposti al vaglio e “trattati” in forma “ellittica
e sintetica” dalla sentenza.
I.
PREMESSA. LA REALTA' I FATTI I DATI LA COSTRUZIONE MANIPOLATA ED
ARCHITETTATA IL TRAVISAMENTO TOTALE E GLI AMBITI DEL GIUDIZIO.
Una
breve premessa di mero buon senso soccorre: se al dott. Paolo Ferraro
è stato attribuito di avere una gamba di legno e di non essere
idoneo a correre, nonostante corresse e corra serenamente e bene,
trattandosi di persona con una
pubblica immagine e pubblica attività verificabile altresì,
la prova pubblica del suo saper camminare e il suo camminare stesso
son già l'indizio grave di quel che è accaduto. Qui poi non si
può prescindere dal dare o acquisire nell'ambito del ruolo affidato
ex lege, la prova della finta gamba di legno, di come è stata
costruita e di chi la ha fittiziamente giustapposta alla immagine e
realtà di Paolo Ferraro, e sinanche di come si è operato. Lo
stesso identico metro vale per il vaglio della discrezionalità
tecnica, nell'ambito e nei limiti della quale si deve espletare una
consulenza. Argomentando a contrario basterebbe una buona fattura
della gamba ( e neanche è il caso di specie) od un abile inserto
nella fotografia (consulenza) per far
divenire reale ciò che non lo è,
fittiziamente ed al solo scopo del raggiungimento del diverso e
sviato fine perseguito, ed il vaglio del giudice amministrativo
diverrebbe limitato alla convalida previa verifica formale e di
congruità interna di consulenza e provvedimento ( congruità
meramente apparente, perchè fondata in tesi provata su dati falsi
manipolati od architettati e su una ridondanza e richiamo incrociato
di dati, falsi a costruire artificialmente una coerenza interna e un
rafforzamento formale di ciò che non appartiene al reale).
Tutta
la evoluzione giurisprudenziale sui vizi sintomatici, sul
travisamento dei fatti e poi sullo sviamento di potere indica che al
giudice amministrativo è affidato il compito di accertare la
corrispondenza al reale degli assunti e argomenti dell'autorità
amministrativa e di accertare, attraverso il vaglio dei dati e fatti
e l'uso accorto della logica, i sintomi che indicano la
illegittimità e la etero finalizzazione (o sviamento) dell'operato e
dell'impianto amministrativo ( e la potenziale o evidente illiceità
penale è ovviamente ricompresa ai fini e nell'ambito del vaglio).
Il tutto attraverso gli strumenti affidati al giudice, che al
contempo certo definiscono ambiti e oggetto del giudizio
amministrativo anche di appello.
Il
travisamento dei fatti e la illogicità interna ed “esterna” dei
provvedimenti adottati e del provvedimento di dispensa impugnato,
nonchè lo sviamento di potere erano e sono il cuore di questo
processo. Diremmo, in modo più aderente al caso di specie, che la
censura base è costituita, in linguaggio metagiuridico, dalla
costruzione e creazione artificiale di una realtà personale
inesistente, condivisa
artefazione ( ALL 2 bis analisi e documenti pubblici che si intendono
qui richiamati integralmente) ,
mentre il procedimento logico argomentativo adottato apparirebbe
strutturalmente deliroide ( se non fosse intenzionale), cioè
fondato su fatti e dati inesistenti e travisati in radice, secondo
una metodologia “protocollare”. La finalità sviata palese:
quella di non
far emergere una serie di fatti, attività e condotte in danno e
nascondere il di più, ponendo in essere il tentativo di
delegittimare prima e “distruggere” poi un magistrato noto ed
anche “attenzionato” da tempo, ma per capacità serietà e
professionalità indipendente, e da una specifica cordata
“individuata” che gode di un potere e capacità di
“condivisione” anche indotta.
Incredibilmente
un magistrato privo di alcuna neanche minima macchietta
professionale, mai oggetto di alcun rilievo ma soggetto di
procedimenti assurti ad interesse “mondiale“ (ALL
3 processo OIL FOR DRUG),
oggetto di pareri eccezionali che hanno portato alla sua progressione
e nomina addirittura con provvedimento del dicembre
2012 (ALL
4 Parere per la progressione),
stimato per le sue doti di indipendenza ed equilibrio, viene
aggredito con una valutazione di “inettitudine” che attiene a
caratteristiche mai esistite e mai indicate in trenta anni di
carriera e in oltre cinquanta anni di vita e contraddette non da
ultimo dalla qualità della sua attività professionale sino
all'ultimo istante, in cui è stato poi “sottratto” al servizio.
Un caso che passerà comunque alla storia, ma il finale della
sceneggiatura
allo stato spetta ancora autorevolmente a codesta autorità
giudiziaria. E chi ha scritto questo atto ancora gode della fiducia
nelle istituzioni e nella autorità giudiziaria, ben sapendo che
esistono vari tipi di uomini e certamente che i magistrati non sono
certamente divenuti tutti uguali tra loro.
A
fronte di una miriade atti e documenti, introdotti già in fase
procedimentale ed acquisiti poi al processo, e di fatti notori di
pubblico dominio che attingono strettamente al principio del libero
convincimento del giudice come giusta ponderazione tra legalità,
libertà ed arbitrio nell’applicazione della legge, ed infine
dinanzi al dovere di approfondimento appositamente disciplinato
(“1.
Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può
chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti” e
seguito 2.
Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire
in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il
disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura
civile; puo' altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118
dello stesso codice.3. Su istanza di parte il giudice può ammettere
la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai
sensi del codice di procedura civile.4. Qualora reputi necessario
l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che
richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare
l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può
disporre una consulenza tecnica.5. Il giudice può disporre anche
l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento),
il giudice di primo grado ha solo argomentato sulla mera
consecuzione logico formale esteriore ( ma illogico sostanziale)
tenuta dall'organo amministrativo, pretermettendo tutto quanto non
solo entrava in palese collisione frontale e distruttiva di tale
“metro”, ma tutto quanto ne dimostrava la valenza di sviamento
e finalizzazione illegale del provvedimento adottato. Un caso unico
nel suo genere, non tanto e solo per i dati incontestabili sulla
attività giudiziaria e professionale del magistrato, ma unico anche
attese le prove pubblicamente fornite di una trama solo
apparentemente complessa e meno credibile, divenuta chiara
intellegibile e riconducibile ad evenienze
certo non ordinarie ma ben
note secondo
esperienza storica ed istituzionale, anche.
Nel
frattempo l'odierno appellante, portato a capire ed approfondire,
ha immesso nella diretta disponibilità pubblica ed aveva
acquisite, ben sapendo casa stava accadendo, prove dirette di
immediata percezione, che costituiscono fatti anche nuovi sul piano
processuale, e contemporaneamente notori: se ne richiede più avanti
la acquisizione e valutazione. Fatti ed antefatti non solo nodali ma
NOTORI, trattandosi ad esempio proprio di registrazioni di
conversazioni tra presenti atte a costituire prova di attività
illegali e delle coordinate attività e decisioni già sotterranee
che costellano la vicenda, rese pubbliche.
Ridurre
il processo amministrativo a mera verifica formale della sola
congruità logica interna procedimentale e della motivazione del
provvedimento adottato, nonchè alla mera conseguenzialità
apparente delle attività “argomentative” introdotte in una
valutazione tecnico discrezionale ( senza neanche valutare la
radicale falsificazione a monte di TUTTI i presupposti e dei dati
introdotti)
rappresenta quindi, eminentemente nel caso di specie, la abdicazione
del processo amministrativo dal suo compito coessenziale anziché il
riflesso del limite intraneo al vaglio della “discrezionalità
tecnica”, che per converso viene ad esser trasferita nell'alveo
dell'abuso insindacabile di una manifestazione di volontà assoluta
(purchè formalmente prospettata in maniera che esteriormente possa
conferirle la sola apparenza di congruità).
II.
L'ALVEO DEL GIUDIZIO DI APPELLO, LA ISTANZA DI REIMMISSIONE
CAUTELARE IN SERVIZIO REITERATA IN APPELLO E LA INTEGRAZIONE GLOBALE
DELLA PROVA.
Ogni
profilo verrà illustrato come specifica censure alla sentenza
appellata ma si
rinnova
sin d'ora ed all'esito del primo vaglio degli elementi di giudizio
e delle censure, la
sostanza della istanza cautelare,
già rinnovata nel ricorso di primo grado, richiedendo
che siano realizzate prima possibile le condizioni di riammissione
in ruolo e retroattiva agli effetti “anche” economici, del
magistrato Paolo Ferraro,
non solo con riguardo alla indiretta minima ma significante
depauperazione professionale coartata dall'allontanamento dal
lavoro, né solo con riguardo alla prevedibile ex ante progressione
di ruolo ( che era uno degli “obiettivi”). Egli solo ( e non
chi è sottoposto a procedimenti penali o a misure cautelari o per
fatti gravi a procedimenti disciplinari) sta subendo il gravissimo
pregiudizio di non percepire neanche lo stipendio necessario alla sua
sopravvivenza e vita ordinaria, non per essersi “ribellato”
illecitamente, non per aver sfidato il legittimo potere, non per
essere stato indagato, aver commesso reati, commesso fatti ritenuti
disciplinarmente rilevanti , ma solo per
non essersi piegato a proposte e
ad un potere direttamente
prospettatogli come “forte”
e “sotterraneo”, ed illegittimo sol per questo.
Dinanzi
alle “esplicite” richieste di sudditanza e rinuncia alla
indipendenza il dott. Paolo Ferraro ha agito in piena fedeltà al
suo ruolo di magistrato ed alla costituzione,
rigettandole (la
vicenda, come emerge pianamente dal complesso dei dati forniti e
necessariamente a conoscenza, nasce dalla “scelta”
del ricorrente sulla fine del 2010 di non piegarsi e far emergere
fatti gravi per ragioni evidenti, che attingono sinanche alla radice
dei valori e regole per cui aveva prestato il suo giuramento entrando
nella magistratura, tra i primi del suo concorso, ma persino alla
libertà ed indipendenza future dei magistrati).
Alle
censure in sintesi e puntualizzazione finale, è dedicata la parte
conclusiva del presente appello.
Resta
da sottolineare che tutto quanto introdotto con le argomentazioni e
prove appresso specificate, era ex ante ricompreso nei motivi del ricorso introduttivo e memoria
integrativa e che comunque il vaglio del fatto notorio, dei dati
artefatti, delle nuove prove e fatti che dimostrano la costruzione
artificiale, è da sempre l'oggetto di questo processo sub specie,
se si vuole, anche di vaglio della consulenza.
Ma nel caso de quo la
stessa procedura per dispensa è stata avviata mediante una
impalcatura artificiale costruita e ingegnerizzata secondo esperienza
che
non può essere totalmente ignota a codesto autorevole organo.
E i precedenti due tentativi altrettanto.
E' la pura ma anche
evidente verità: non sempre la verità processuale riesce a
coincidere con il reale ma nel caso di specie seguendo passo passo
gli atti, i documenti e le prove dirette si assiste sub vitro alla
ipostatizzazione chiara di una bolla artificiale, un fatto
di una enorme gravità
che non può sfuggire ad una vera autorità giudiziaria della quale
invochiamo la paziente diligenza.
E'
in gioco la immagine dello Stato e la vita del diritto e la
autonomia ed indipendenza stessa della funzione giudiziaria oltrechè
l'interesse pubblico a non perdere un magistrato di grande valore.
Poi vengono i diritti individuali lesi ed i valori maciullati.
Ci
permettiamo in questo caso di diversificare perciò anche un
particolare accenno argomentativo dell'AVV. Lioi autore del ricorso
introduttivo,
secondo cui il provvedimento adottato avrebbe arrecato un danno,
gravissimo perdipiù, alla immagine dignità e onorabilità e
pubblica considerazione del dott. Paolo Ferraro.
Attualmente è personaggio noto e stimato, intervistato e autore di
un sistema di analisi informazioni e prove unico nel suo genere
(ALL.TI
5)
e non stupisca il numero degli articoli informazioni servizi video
interviste e approfondimenti a lui dedicati, un dato obiettivo. La
sua immagine travalica la sede nazionale, mentre lo si sarebbe
voluto secondo aruspici ed auspici “protocollari” rinchiuso nel
ghetto della distruzione e disperazione: anche il silenzio
programmatico adottato ha poi totalmente fallito il suo compito del
pari protocollare. Già solo questo , per chi abbia la esperienza o
la intuizione di ciò che vi è sotteso, rappresenta prova della
matrice e della assurdità di una
dispensa per inettitudine che si svela palesemente come “legge del
contrappasso”.
Con
formula più strettamente giuridico processuale si invocano qui
pertanto a premessa, anche tutti i poteri integrativi e dispositivi
della prova che l'organo di appello ha e, sol che voglia, può
usare, attesa la palese particolarità e gravità del caso.
III.
IL TRAVISAMENTO ATTRAVERSO LA FALSIFICAZIONE MANIPOLAZIONE ED
ARTEFAZIONE DEI SINGOLI FATTI E DATI ADDOTTI A GIUSTIFICAZIONE
DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA , DELLA “CONSULENZA” E DEL
PROVVEDIMENTO DI DISPENSA ADOTTATO.
Ripetiamo,
solo a noi, una nozione didascalica base del diritto processuale
amministrativo:
“Il
travisamento dei fatti si realizza quando la Pubblica
Amministrazione, nell’emanazione di un atto amministrativo, ritiene
erroneamente la sussistenza di una situazione di fatto che in realtà
non esiste o, al contrario, ritiene l'insussistenza di una situazione
che in realtà effettivamente esiste. Il travisamento dei fatti non
permette all'amministrazione di rappresentare correttamente la
realtà, e quindi potrebbe non permettere di applicare correttamente
la previsioni di legge al caso concreto. Il travisamento dei fatti,
quando è intenzionale, è il sintomo dell'essersi l'agente lasciato
guidare da interessi diversi da quelli da cui per legge doveva
lasciarsi guidare, ond'è che dietro di esso si deve scorgere sempre
un eccesso di potere consistente nell'uso di un tipo legalmente
scorretto di valutazione.”
Non
uno dei supposti cardini fattuali apposti a basamento delle
“giustificazioni” (motivazioni) addotte, e a fondamento anche
dell'argomentare del consulente, risponde al principio di verità e
realtà, con la sola significativa eccezione del precedente storico
del sequestro di persona patito dal dott. Paolo Ferraro il 21 maggio
del 2009. Altresì i dati e fatti vagliati come indicativi non solo
non esistono o sono falsi o sono manipolati e deformati in modo
pacchiano, ma non
resistono neanche al semplice minimo vaglio logico.
- La “inettitudine” come giudizio retroattivo ma al contempo prognostico, iperbolico ed artefatto, usando dati manipolati o falsi e “anche” contraddetta dal lavoro giudiziario svolto sino all'ultimo istante dal magistrato.
Questa
attuale prima considerazione riguarda solo il profilo della
incongruenza logica in sé dell'assunto fondamentale e dei suoi
corollari.
IL
consulente e poi l'organo amministrativo assumono che il
ricorrente “ non possa adempiere convenientemente ai doveri del
proprio ufficio” fondandosi il giudizio peraltro apodittico ed
aspecifico, su fatti (manipolati falsi ed inventati) ma che
risalirebbero nel tempo o su caratteristiche supposte come esistenti
e preesistenti.
Quindi
l'inettitudine dovrebbe essere “genetica” retrodatata o anche
datata come ultimo sviluppo al recente percorso professionale del
dott. Paolo Ferraro, o alla vicenda “umana” termine cui si allude
con sicumera protocollare che ha richiesto integrali falsificazioni e
negazione della realtà.
IL
ricorso al TAR su questo aveva centrato una delle doglianze in modo
sufficientemente chiaro, ma
ovviamente equivocata
dalla sentenza, come vedremo.
“Argomenta”
la sentenza oggi appellata “Il
CSM , sulla scorta di quanto rilevato in esito agli accertamenti
sanitari (il dott. Cantelmi concludeva la sua ultima relazione
sostenendo che il
disturbo
del quale è affetto il dott. Ferraro è tale
da
compromettere “gravemente l’idoneità a svolgere coerentemente ed
esaurientemente i doveri di ufficio del magistrato”) ha ritenuto,
secondo un apprezzamento logico e congruamente motivato, che la
condizione
patologica
del ricorrente non sia priva di ricadute sullo svolgimento
dell’attività lavorativa, essendo
evidente
che la stessa si configura quale
palese
alterazione dell’equilibrio mentale dell’individuo,
con incapacità di corretto apprezzamento dei fatti destinata a
riverberarsi anche sul piano lavorativo”.
Orbene,
a prescindere dal “palese” carattere duplicemente e
reciprocamente tautologico del ragionamento (poichè il consulente
dice che e il CSM ripete che è evidente che .. allora … ) al
giudice è affidato il compito di vagliare criticamente ciò che è
stato postulato, con criteri logici e di verifica della rispondenza
a criteri scientifici
ed ai dati reali,
cosa che è profondamente diversa dall'emettere un astratto
giudizio a priori di ”evidenza” e “corrispondenza”. L'obbligo
della motivazione previsto nel nostro ordinamento non lascia spazio
ad un procedere argomentativo apparente che ribadisce solo il
contenti formale della determinazione e la presenza formale dei
passaggi procedimentali e procedimenti logico formali e la loro
astratta conseguenzialità. Qui non si intende evidenziare
nuovamente , che il complesso delle valutazioni professionali
argomentazioni testimonianze dirette e dati acquisiti, indicano
solo, come già era stato ben illustrato in ricorso , che il
magistrato Paolo Ferraro era (ed è) un magistrato ineccepibile,
serio, professionale con pareri eccezionali e di alta e speciale
capacità lavorativa e professionale nonché doti di elevata
indipendenza.Tale giudizio risulta ancor più enfatizzato nel parere
e trasfuso nella nomina poi a magistrato di cassazione di fascia
ulteriore, avvenuta, si sottolinea, nel dicembre 2012 (ovviamente
pacifica la totale assenza di qualsivoglia lamentela, anche solo
strumentale
mentre accade, nel mondo delle aule del diritto per ragioni note ai
giuristi e magistrati, ed è accaduto, ma a Paolo Ferraro solo
“nelle
particolari modalità” soffuse interne al e insufflate nel
procedimento amministrativo di dispensa).
In
questa sede si intende preliminarmente enucleare solo l' indice
sintomatico di irragionevolezza
della valutazione “parallela”
e della illogicità e contradditorietà del giudizio
sull'uomo e sul magistrato, cui si è voluto a tutti i costi
pervenire. Si pensi alla contrapposta argomentazione, anche
essa se astrattamente postulata, apodittica:
la prova comunemente conferita della perfezione professionale del
lavoro del magistrato e sino al 18 giugno del 2011, e della sua
identità pubblica e nota, dimostra che l'illazione sulla
inettitudine è priva di supporto reale e smentita dai fatti, e che
si è voluta aggirare la realtà costruendo una impalcatura
argomentativa fondata sul nulla o meglio sul falso la cui
manipolazione ed artefazione, è provata prima di tutto per , logica
e poi per fatti e prove concludenti.
Ma
non si intendeva e non si intende però contrapporre, si badi bene,
la
argomentazione assiomatica di segno opposto, pur scandita da prove
ed argomenti inoppugnabili, ma questa altra ben precisa
contestazione: se
il giudizio di inettitudine retroagisce alla storia (artefatta) del
magistrato ed a caratteristiche e percorsi precedenti, come si spiega
che mai sino all'operazione
gestita nel 2009 e poi in fretta e furia nel 2011
mai a nessuno era neanche venuto in mente niente altro che
valutazioni positive e giudizi di equilibrio professionale ?!
La
“inattendibile” pantomima si spiega
anche attraverso la semplice conoscenza di un interessantissimo
precedente storico. che aveva definitivamente portato a miti
consigli chi cercava di incastrare il magistrato eccellente. Il
clamoroso totale fallimento, nel lontano ma vicino 1995, di un
affatto diverso tentativo di
artefatta
costruzione di una mera ipotesi sgangherata di procedimento
disciplinare che vide agire alcuni magistrati, tramutatosi in una
sentenza che magnificava ruolo e capacità e geniale professionalitò
del dott. Paolo Ferraro, a fronte del momento in cui il magistrato
aveva costruito e realizzato una integrale
procedura di integrale
automazione
del lavoro del magistrato
(studiata, all'insaputa del magistrato stesso addirittura dal CNR in
settore di ricerca sull'intelligenza artificiale e cibernetica
applicata). Varrebbe la pena che codesto organo autorevole ne
richiedesse la documentazione al CSM, per inquadrare meglio il
contesto storico intorno ad un magistrato di “combattuta
sotterraneamente“ area vicina a FALCONE, e codesto collegio
rimarrebbe trasecolato : fu avviata con un
trucco palese .
La rappresaglia
ordita
si concluse con un flop clamoroso.
Ma
dopo la breve digressione torniamo alle congetture intorno alla
contraddizione logica tra i dati postulati.
Varie le risposte
astrattamente “apparecchiabili”:
- Nessuno se ne era accorto prima, ma subito dopo bisognerebbe dire di cosa, visto che il magistrato Paolo Ferraro era ineccepibile sul piano che conta, professionalità efficienza, indipendenza ed equilibrio professionale e nella sua vita non aveva dato adito a “pur agognata” possibilità di contestazione (altrimenti sarebbe stata utilizzata concretamente);
- tutto andava bene sino al 2009, ma poi bisognerebbe spiegare perchè sul piano professionale è continuato ad andare più che bene sino al 2010 e il procuratore Ferrara abbia dichiarato nel luglio 2010 al CSM quanto in atti ed in ricorso evidenziato e qui solo richiamato senza inutili ripetizioni con riguardo alle dichiarazioni inequivoche del 2010 “ Il dott. Paolo Ferraro è un magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo, ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa. Insomma lui lavora ed esaurisce quello che gli si manda e di lamentele personalmente non ne ho” . Si rinvia peraltro alla compiuta analisi delle dichiarazioni sul magistrato FERRARO nel corso delle audizioni del giugno 2011 integrata nel ricorso (ALL 02 A) .
- tutto è andato bene sino al gennaio 2011, ma poi occorrerebbe spiegare cosa sarebbe andato diversamente dal gennaio 2011 in poi, se non ve ne è traccia nel lavoro professionale e come possa un magistrato inetto professionalmente o privo dell'equilibrio cognitivo far andare bene tutta la propria attività professionale senza alcun rilievo se non di eccellenza positiva.
La
semplice verità prospettata è che tutto è andato “bene” (salvo
quello che covava sotterraneamente), sino a che Paolo Ferraro non
si accorse di ciò che accadeva nella abitazione della Cecchignola
e poi volle capire ed andare sino in fondo, indi subì un blitz
organizzato e poi decise di illustrare la
operazione criminale che
aveva patito nel maggio 2009 redigendo 93 pagine di dettagliato
MEMORIALE e altrettante di allegati fornendo le prove base su più
piani di quello che era accaduto a suo tempo, e qui la prima causa
della necessità finale di tentare di schiacciarlo di corsa
ovviamente ingigantita da i vari precedenti ed antefatti che
potevano emergere e che sono TUTTI emersi con prove dirette di
pubblico dominio.
Il
MEMORIALE del dott. Ferraro fu depositato al CSM e proprio da
Giovanni Ferrara, procuratore capo, nella convocazione in commissione
del 1° giugno 2011 e subito prima che, di seguito a lui,
convocati tutti quella mattina, venissero a dogliare sul filo della
patente illogicità alcuni
aggiunti,
non Pietro
Saviotti,
ed altri no e non Alberto
Caperna.
Ed
è evidente che mentre si è data labile forza argomentativa alla
consulenza citando fatti inesistenti, manipolati, ed artefatti e
nascondendone veri, si cadeva in una lapalissiana contraddizione.
E
tutti si son ben guardati dal parlare del contenuto
del MEMORIALE
e prove annesse in faldone e DVD, mentre ben avrebbero in astratto
potuto arzigogolare se non fosse che un po' la evidenza di prove, un
po' il contenuto scottante, un po' i segreti che si celavano dentro
e dietro ai fatti, hanno consigliato di montare
una
pantomina
incentrata su“ Paolo Ferraro dice cose criptiche”.
A
questa era stata fatta precedere una relazione di “un” ufficiale
di pg il cui tenore non è smentito qui, ma viene smentito dallo
stesso tenore del coevo MEMORIALE in
atti.
Chi ha scritto quel MEMORIALE , e si esprime a voce ancor meglio, non
solo non ha né lo stile né i passaggi né le convinzioni che sono
state “solleticate” alla attenzione, ma non ha i contenuti,
ingenui immaturi e primitivi che si è voluto attribuirgli. Una mera
comparazione (doverosa)
scioglie
ogni possibile dubbio.
Resta
invece il “mistero ancor
più assolutamente irresolubile”
di come possa aver “detto cose
criptiche“ il magistrato Paolo Ferraro (e si noti il linguaggio
prescelto e il termine “cose” adottato
anche da parte di magistrati
con un linguaggio “infantile”).
Il
dott. Ferraro avvisò con dettagliati racconti i magistrati
dell'ufficio, ingenuamente
forse oppure ignaro in buona fede di realtà e dinamiche a lui
estranee.
Paolo Ferraro, da sempre impegnato e attento nel senso positivo del
termine ai magistrati dell'ufficio, ed avvezzo allo scambio e
attività istituzionale attiva (per storia indiscussa), informava di
fatti completamente
ricostruiti con dettagli di prove in un MEMORIALE DI OLTRE 90 pagine.
E, come andiamo illustrando, il mistero ancor più arcano e
profondo in questa non tanto kafkiana quanto immonda vicenda,
consiste al fondo nel come si possa ridurre anche la semplice
logica, ad un optional, ed accettare una prospettazione riferita
al dott. Paolo Ferraro assurda e palesemente
inverosimile.
A
tacere della circostanza ormai analizzata e resa nota che “la
Prcura di Roma sapeva tutto e che le indagini FIORI nEL FANGO due
all'epoca ignote al dott. Paolo Ferraro rivelano che non
solo la Procura di Roma era perfettamente a conoscenza dei circuiti
militar deviati per indagini dirette
( Efebofilia, pedofilia e così via , cioè quanto oggetto delle
denunce del dott. Ferraro ) ma vi erano addirittura intersezioni
legate ad un personaggio chiave tra la indagine fiori nel fango, la
Cecchignola ed il caso Marrazzo (ALL
6
e vari articoli di approfondimento tutti contenuti nel sistema
informativo ALL 9 ). Tutti
dati fatti ma questa volta veri
.
E
resta l'ultima opzione “apparecchiabile”, la più indefinita
confusionaria e plastica possibile. Il giudizio di inettitudine nel
senso proprio inteso dal legislatore (configurato a “palla di
vetro“ senza darne una ragione plausibile e senza più agganci
concreti anche solo credibili ma legando al giudizio falso pregresso
la considerazione “è evidente che” ) si riferiva
prognosticamente al futuro poggiandosi a ipostatizzata patologia
“esistente ma preesistente”, che non è patologia ma una triade
di disturbi (sul merito delle “invenzioni” entreremo
partitamente). UN pateracchio illogico costruito mediante una
sequenza di target apposti sulla necessaria artefazione e
manipolazione dei dati anche passati. Ma sorge la domanda perchè
anche i dati tutti artefatti attesa la arrogante e tautologica
esibizione di potere
“diagnostico” ?!
Semplicemente perchè chi ha anche solo disturbi del genere non
potrebbe non avere “precedenti”, “ricoveri pregressi” e
segnali chiari nella attività sociali, di vita e lavorative. Di
qui, da questa affermazione ed obiezione che per chi sa di
psicologia un minimo solo da formazione RAI educational, sarebbe
insuperabile e di per sé concludente, la
spiegazione dei
falsi immessi direttamente od allusivamente
a costruire un
quadro artificialmente fabbricato,
in varie forme, e del perchè tutti i
fatti e dati veri
palesi
appaiono incontrovertibilmente nascosti.
(una sfrontatezza umana e professionale ma ben altro: i membri di un
organo pubblico in uno Stato di diritto non possono permettersi
questo procedere arbitrario in quanto contitolari di un potere non
“totalitario ed assolutistico“ suggestivamente
autoreferenziale. Di ogni potere e di questo potere e del suo
corretto uso esercizio e conformazione si deve rispondere, e non
certo solo alla sola legge svuotata come formale intelaiatura di
contorno ma intesa come sostanza e costituzionalmente orientata, nel
nostro sistema,
ancora
vigente)
.
E
qui sovviene una specifica denuncia ( tra gli esposti
e scritti in atti
) depositata a polizia giudiziaria e presentata da Patrizia Foiani,
convivente col ricorrente dal dicembre 2010.
denuncia debitamente depositata a sua volta al CSM, chiara ed
inequivoca ed agli atti del processo.
Silvia
Canali,
avvocato ex coniuge divorziato ( dopo sue vicende emerse anche quelle
da prova certa pubblica fornita, e cognata
di Lucio Caracciolo,
geopolitico di fama e ruolo internazionale convocato a prestigiosi
consessi, uno tra tutti IL
BILDERBERG),
ed una dei co-artefici del tutto, le aveva telefonato raccontandole
tra tante ignobili menzogne
frutto di manipolazione patologica
che il dott. Paolo Ferraro (che non aveva mai usato neanche una
aspirina sino al 2009) aveva “subito ricoveri a venti anni”.
Questo il curriculum universitario dell'odierno ricorrente che in
tredici mesi aveva all'epoca fatto tredici esami all'università,
vinto un concorso pubblico ed era diventato impiegato pubblico a 20
anni, coltivando sport, vita affettiva, ed infine tra l'altro anche
impegno anche sindacale. Ma quel che conta ora è la
INVENZIONE
e la
finalizzazione della invenzione,
non chi era ed è Paolo Ferraro,e solo attraverso l'esame degli
incartamenti in atti si perviene senza ombra di dubbio alla certezza
più amplia e generale che si
andava manipolando e costruendo su più fronti, percorsi, episodi
e fatti che dovevano creare un quadro artefatto.
A conforto del ruolo in questa orchestrazione di una dei
protagonisti, appena sopra citata, si allegano come FATTI E
DOCUMENTI una sconvolgente memoria con allegati di prova che e
denuncia per calunnia indiretta che parlano da soli (foto) (ALL7)
e un video audio di registrazione tra presenti che illustra meglio di
ogni altro quale macchinazione abbia apportato pezze giustificative
artefatte alla procedura per dispensa aperta di corsa quando il dott.
Ferraro predisponendo il MEMORIALE andava
diritto per la strada della tutela della incompromessa indipendenza
del suo ruolo, e
del resto.
(ALL
7 bis video audio in DVD).
E
solo le invenzioni, e tutte le invenzioni collegate e pacificamente
false e smentite da logica fatti e prove, sono il substrato costruito
sul quale si è poggiata la operazione volta ad impedire da ultimo
la denuncia ad autorità giudiziaria di Paolo Ferraro ed il tentativo
di eliminazione prima dalla magistratura e poi oltre. Ed è già ben
grave, come vedremo, anche solo una chicca “palese”, l'uso
mellifluo e falso della espressione
“ricoveri”
da uno psichiatra consulente di un organo pubblico, convinto di poter
dire quel che vuole e di poter rimanere impunito. Ma l'argomento
sopra introdotto della premeditata costruzione ed introduzione di
falsi apre la porta alla tematica di un ordito costruito e
preparato, da tempo. Con calma, che tutto diverrà chiaro e
lampante attraverso l'esame paziente equilibrato e pacato di codesto
autorevole organo di giustizia.
- I singoli fatti od elementi di fatto secondo logica prima ancora che come fatti di merito.
Tutti i
fatti, artefatti e dati che verranno qui trattati anche solo
secondo banale logica sono direttamente o de relato richiamati nella
sentenza appellata, appaiono intranei al procedimento immessi
nel/nei provvedimento/provvedimenti/delibere e nella delibera finale
e reintrodotti direttamente o de relato nella motivazione della
sentenza oggi impugnata.
- La diffamazione ordita e la sua intrinseca illogicità ed il ruolo contraddittoriamente condiviso da alcuni aggiunti della Procura di Roma . Un canovaccio recitato, “protocollare” .
Il
giorno 1°
giugno 2011
entrò al CSM nella audizione improvvisata in fretta e furia perchè
si era “sparsa la voce” della esistenza di un dettagliato
MEMORIALE con prove, l'allora Procuratore di Roma Giovanni Ferrara,
che aveva proprio esibito e depositato, (appena stampato da file!)
su carta, il MEMORIALE allegato agli atti del procedimento di
dispensa e processo amministrativo. “Non si voleva” entrare o
far entrare nel merito delle prove e dei dati relativi, e il
MEMORIALE
(ALL
8)
sarebbe rimasto agli atti INVISIBILE
al CSM , AL TAR , alla AVVOCATURA DI STATO con il relativo faldone di
documenti e prove. Subito dopo, la stessa mattinata alcuni aggiunti,
come il Procuratore, recitarono una parte che NON
POTEVA NON ESSERE ARTEFATTA E CONCORDATA
E
NON POTEVA NON APPARIR TALE
anche agli occhi della COMMISSIONE E POI DEL CSM. Come potesse Paolo
Ferraro dire difatti “cose criptiche” dopo aver dettagliato
novanta pagine chiare e di descrizione di fatti con prove correlate,
rimane “un
mistero irrisolvibile”
ovvero meglio la
prova di una falsità collettiva preordinata.
( ALL
8 bis pagine da a sull'audizione di “alcuni”
magistrati semidirettivi della Procura di Roma
)
Ma
è ancor più un mistero come la mera logica non sia stata infine
“applicata” dal TAR di Roma ( la logica si verifica e si ha, non
si applica, a voler essere pedanti). Con la sentenza di primo grado
il giudice amministrativo del Lazio ha fatto riferimento alle
dichiarazioni di quella mattina senza dar conto della loro
intrinseca illogicità e del correlato vincolo a dire il vero, non
smentibile sulla attività professionale del dott. Paolo Ferraro.
Questa
è la
seconda delle innumerevoli “foto“ della gamba di legno
da sovrapporre alla immagine del dott. Paolo Ferraro. E se non le
valuta il giudice amministrativo, e da per vero il falso, come può
il ricorrente difendersi da una evidente attività di mobbing
concertata per fini che hanno una dimensione istituzionale
(ovviamente) e spiegazione molto più amplia ?! ,
Ma
ben più grave è la circostanza che il TAR non solo non ha
evidenziato le ben diverse e debite dichiarazioni dell'aggiunto
Pietro Saviotti, responsabile del settore Reati contro la Personalità
dello Stato, ma le ha appaiate di fatto, e sorvolando, alle altre
dei bugiardi preordinati, di fatto risultandone “mascherato” il
contenuto specifico.
- le dichiarazioni difformi e la indicazione testimonianza di Pietro Saviotti , deceduto per infarto da cause naturali da accertare l'8 gennaio del 2013.
Nel
ricorso introduttivo al TAR /redatto dall'AVV Lioi (che ha poi
rinunciato al mandato ) erano state richiamate le “famose”
dichiarazioni di “alcuni” Aggiunti su Paolo Ferraro,
evidenziandone involontariamente in modo implicito la preordinazione
e la “doppiezza” loro prudente. analizzata qui la loro
illogicità ed incongruenza più che sintomatica da questo punto di
vista. Ma occorre ancora dettagliare che, mentre
nel MEMORIALE risultavano quali persone denunciate, furono sic et
simpliciter ascoltati il Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, e
l'aggiunto Nello Rossi,
ben direttamente coinvolto a sua volta, senza concedere alcun diretto
contraddittorio al dott. Paolo Ferraro. A mero titolo di esempio
Agnello Rossi, insufflò letteralmente con tono e frase studiata che
i collaboratori del dott. Paolo Ferraro gli vogliono bene e “lo
aiutano”.
Già solo quella frase a confronto della immagine pubblica tenuta e
della innumerevoli attività pubbliche espletate dal ricorrente da
Paolo Ferraro nei quattro anni successivi rivela un intento
criminalmente diffamatorio. Per non parlare delle inequivoche
dichiarazioni scritte e sottoscritte
dal personale unico in contatto diretto e continuo col dott. Paolo
Ferraro col suo lavoro e sul luogo di lavoro. (tutte da sempre
allegate agli atti).
La
mera lettura di ciò che disse Pietro Saviotti con grande precisione
ed autorevole consapevolezza, non solo rende invece non credibile il
suo esser accomunato agli altri recitanti il canovaccio illogico
inventato per assicurare ed ottenere la sospensione cautelare di
Paolo Ferraro e poi fare da sostegno argomentativo alla
“motivazione” del provvedimento definitivo di dispensa. In questo
ruolo questi falsi ed il relativo “canovaccio” sono giunti
intonsi e non “vagliati” sino alla sentenza che lo cita come
prova a carico del magistrato Paolo Ferraro.
Il
TAR a fondamento della congruenza del provvedimento di dispensa e
delle valutazioni del consulente, in più chiari termini detto, ha
esibito le assurde e contraddittorie illogiche ed artefatte
dichiarazioni accomunandole, e semplicemente
“ripetendo”
le giustificazioni apposte dal CSM.
Invitiamo
codesto autorevole collegio ora a riflettere sul contenuto intrinseco
delle dichiarazioni dell'AGGIUNTO
della PROCURA di Roma per il gruppo REATI
CONTRO LA PERSONALITA' DELLA STATO,
deceduto per infarto per cause naturali da accertare il 7 gennaio del
2012.
“SAVIOTTI
–Posso
riferire che negli ultimi mesi, direi forse negli ultimi 5 -6 mesi,
ha fatto riferimento a me, per venire ad esporre, io li chiamo dei
suoi problemi personali, in realtà per venire ad esporre delle sue
ipotesi o dei suoi timori su vicende che lo avrebbero coinvolto
direttamente e sulla connessione tra queste vicende e altri fatti
interni all’ufficio o di cronaca che potevano riguardare
accadimenti, omicidi o altro che si verificavano e che venivano
diffusi dalla stampa o portati comunque all’attenzione dell’ufficio
per questioni di competenza. In questo contesto, quindi in queste
occasioni, sarà venuto da me 5 o 6 volte, credo, a distanza di
qualche settimana una dall’altra.
OMISSIS
… In alcune occasioni ha fatto riferimento sicuramente a una
disattenzione dell’ufficio verso quelle ipotesi che lui andava
formulando. Io di questa sua vicenda personale con questa signora non
so nulla e lui non si è mai soffermato sul suo rapporto personale
con questa signora, ma in più occasioni mi ha fatto riferimento a
delle situazioni oscure, sospette che si concentravano sulla caserma
della cecchignola…. OMISSIS …”
Non
serve che codesto collegio legga (in atti anche queste) le
indicazioni a riguardo ed analisi del dott. Ferraro. Codesto
collegio ne potrà se vuole rimanere all'oscuro, ma il memoriale
parla ed illustra il caso cui alludeva Saviotti (altro che “cose
criptiche”) mentre vari articoli indicano il di più che
“appesantirebbe” il lavoro e la coscienza di qualunque
giudicante. Si allega in sistema informativo autonomo operante in
locale su pc un intero corpo costituito da circa duecento articoli
con connessione a prove audio e video audio ( ALL
9 IN DVD “SISTEMA INFORMATIVO attivabile cliccando sul file
index.html ).
In
conclusione (terza
“gamba di legno”)
ricorrenti nella procedura e nei provvedimenti del CSM nella
consulenza e nella delibera finale del CSM, tutte
le dichiarazioni riportate infine in sintesi o per rinvio dalla
sentenza sono palesemente illogiche, false e contraddette da
documenti in atti e dalla persona del dott. Paolo Ferraro, e
manipolate anche accomunandole.
Non
minore pregio ha il rilievo che nessuno mise in evidenza pècche
professionali, perchè non era possibile indicarle ( vieppiù dopo il
flop già del 1995) ma perchè
la strategia adottata
e concordata
della scissione tra personale e pubblico del dott. Ferraro accomunava
certi magistrati, una certa psichiatria deviata e contorni. La
comunanza
di indicazioni esplicite
tra Giovanni Ferrara e lo psichiatra criminologo e ben altro (servizi
, servizi militari, legami geo internazionali e colleganze)
Francesco Bruno, illustra
plasticamene tutto.(
indicazioni e spiegazioni più approfondite oltre).
- La denuncia della psico-setta setta esoterico militare a mera “copertura satanista” e le innumerevoli prove che stanno facendo il giro del mondo e la assoluta evidente illogicità della c.d. “relazione” di pg.
Questa
non è la sede per illustrare l'insieme delle prove pubbliche
ascoltate da centinaia
di migliaia di persone
sulla esistenza ed attività della psico-setta esoterica a basamento
militare e copertura (anche) “satanista”. E il termine non evoca
“esorcismi” ma semplicemente la analisi di condotte criminali
come spiegato non da un quisque qualunque ma nella Circolare del
Ministero dell'Interno he istituiva nel 2006 le S.A.S. ( Allegata da
sempre al memoriale e qui solo per comodità ALL
9 bis
da p 299 a p 309).
Ma
le prove essenziali ed i brogliacci e gli audio e la loro analisi
erano nelle carte del CSM, del consulente Cantelmi, che aveva
accesso agli atti del procedimento, e nelle carte della Procura di
Perugia e lo sono agli atti della Procura
di TERAMO e nelle carte del TAR e sono arrivate “intonse
concettualmente” ed occultate dietro od associate in un a sua volta
ridicolo “epiteto”
illogico
di non verosimiglianza.
Nel
frattempo dopo cinque anni vi è un sistema di analisi e prove
concludenti implementato che ci permettiamo di allegare tutte (ALL
9,
anche per il carattere di novità di molte). Ma se mai si
trattasse di argomentazioni ed autorevoli valutazioni congruenti e
chiare, ma non condivise, come mai si è impostata da subito una
becera ed infantile caricatura personale ed una iniziativa volta a
“distruggere “ il magistrato Paolo Ferraro ?! La risposta che è
ovvia, come retorico l'interrogativo, deve tener conto anche
dell'altro che è emerso e poteva emergere: tutto venne già
inizialmente dettagliato al livello delle conoscenze dell'epoca dal
dott. Paolo Ferraro in due distinti memoriali integrativi ed in
ulteriore esposto al CSM. Lì tutto e lì anche il totale silenzio su
considerazioni fatti e prove, che
rimane a prova
( ALL
9 in DVD già indicato ALL 10 A e 10 B Esposti memoria al CSM e 10
bis faldone depositato al CSM).
Oggi con prove dirette
pubbliche e di pubblico dominio, mentre prima il dott. Paolo Ferraro
dimostrava che solo la spiegazione di un ordito concertato e
criminale aderiva alla prova dei falsi e delle attività in danno di
cui forniva diretto riscontro, oggi si può serenamente affermare
che un ordito tipico, da apparati deviati e magistrati partecipi, è
stato scoperto e analiticamente portato a conoscenza in tutti i suoi
contesti ed antefatti e nella sua generale rilevanza ed applicazione
anche “ad altri”, e che nessuna prova contraria sussiste. Citiamo
qui il video audio con la registrazione diretta nell'ambito della
quale due importanti psichiatri candidamente confessano che la loro
struttura si “occupava” di magistrati politici e ministri dopo
aver dato sfoggio della costruzione manipolata di falsi e fesserie e
il video audio che fornisce la prova del collegamento di Silvia
Canali con il procuratore di Roma e del di lei ruolo ( ALL
11 A e 11 B in DVD).
E
nella “giustificazione“ della sentenza del TAR ancora si legge a
basamento della procedura del CSM la “confessione
istituzionale”:
è stata costruita la procedura per le denunce di Paolo Ferraro.
Ma
se esse erano e sono quello che ormai appare pubblicamente, come si
può porre a fondamento di questa insensata dispensa la scoperta
della situazione antefatti e contesti in cui era stato
premeditatamente “collocato”, nell'ambito ti tentativi
protrattisi in una pluriennale attività, il dott. Ferraro, come al
solito avvezzo a capire ed agire.
Eh
già, perchè nel frattempo è stata resa
pubblica la prova
e ricostruzione dettagliata che a muoversi per ottenere il risultato
della immissione inconsapevole nella Cecchignola, era stato Roberto
Amorosi, magistrato dell'ufficio legislativo del Ministero degli
Esteri nel 2006. Ministro Massimo D'Alema,
dei rapporti
tra Massimo D'alema e Francesco Bruno
(ALL
12 ) e
degli intrecci e rapporti tra questi ed il citato Lucio
Caracciolo
sinanche compresente e condividenti il Convegno A PAESTUM sulle
attività di “intelligence e difesa nazionale” dell'ottobre 2008,
a pochi giorni dalle attività ed iniziative della Cecchignola
scoperte al volo dal dott. Paolo Ferraro .
E
la registrazioni audio di conversazione tra presenti con il
magistrato Agnello Rossi, coinvolto nelle vicende, che di fatto
confessa che tutto era nato intorno alla difesa del segreto e dei
segreti sottesi al caso CECCHIGNOLA (ALL
13 in DVD)
completa il quadro, perfezionato dalla dichiarazione di appartenenza
e vicinanza ad una area esoterico militare proprio del magistrato
della Procura di Roma Stefano Pesci e sin dai tempi de suo essere
avvocato a Bologna
(ALLEGHIAMO - 14 - in DVD
per mero zelo il video audio , ma in questo caso si tratta di
documento equiparabile a testimonianza, a nostro stesso avviso non
utilizzabile). Oggi neanche uno solo di quei segreti è rimasto
tale.
Occorre
ancora lasciare sul lastrico e privo della attività intellettuale ed
impegno istituzionale che sempre ha meritato uno dei migliori
magistrati italiani se il fine
di nascondere ed occultare non ha più senso
?!
- La denuncia per sequestro di persona, un antefatto nodale.
Si
verte ora dell'unico evento fatto vero nel suo oggettivo fenomenico
accadimento. La lettura del memoriale, che non è “vietata” in
quanto inquadra il contesto e le scoperte del dott. Paolo Ferraro, ma
anche il fumus e le ragioni della attività in suo danno antecedente
e successiva, appare illuminante. Ma la descrizione rispondente al
reale di ciò che intervenne nel 2009 e delle relative modalità
rende edotto di cosa come e perchè si è mosso contro il magistrato
Paolo Ferraro, dopo le scoperte ma ancor prima. Eppure il MEMORIALE
“non esiste” e non deve esistere. Riportiamo qui (ALL
14 )
lo stralcio che riguarda il sequestro di persona sottolineando che
la documentazione in atti semplicemente comprova tutto e le
indicazioni sulla natura criminale della attività sono confermate
dalla documentazione che è in atti. Quindi ai fini processuali
interni non di”ricoveri” si poteva parlare ma di un ed uno solo
da sequestro di persona e si badi che il dott. Paolo Ferraro
consapevole del cerchio
che gli si andava chiudendo contro, prese ferie in quei giorni e
concordò col medico reso edotto la strada del ricovero volontario
convinto che i test subito fatti e che hanno fatto subito emergere
la macchinazione sarebbero bastati a destrutturare l'ordito.
Ma
con l'occasione, e parlando di cerchio si allega anche la
registrazione di conversazione tra presenti delle rivelazioni fatte
da persona che collaborando coi servizi ha avuto modo di ricostruire
cosa, da quando come e perchè si muovesse intorno al dott. Paolo
Ferraro di provata fede democratica, indipendente e capace … troppo
.. altro ... che inetto
. ( ALL 15 video audio in DVD ).
- le falsità inventate al momento della fase successiva al suo sequestro di persona nel 2009 o la manipolazione della anamnesi costruita artificialmente al momento successivo al sequestro di persona
Entrano
nel quadro delle radicali (ma immonde per provenienza od
attribuzione) falsità sinanche le poche frasi sgrammaticate e
prive di sottoscrizioni stilate nella allora cartella clinica
dell'Ospedale Sant'Andrea (23 maggio 2009) quali artefatta “ANAMNESI”
, dopo il sequestro di persona del dott. Paolo Ferraro, volto ad
impedire che portasse denuncia dei fatti precedenti alla autorità
giudiziaria competente (si legga una buona volta il MEMORIALE chiaro
univoco dettagliato quale documento “di parte” agli atti).
Difatti
le allusioni sintetiche al “quadro
ed ai pregressi”
( studiatamente ellittiche ) fanno entrare in gioco mascherato tutte
le falsificazioni introdotte . Compito nostro, e non sembrava
servisse , illustrare e provare, e compito della giustizia è
prendere atto di esse e della loro integrale falsificazione.
E'
proprio la lettura sbalordita da parte del dott. Paolo Ferraro di
quelle righe sgrammaticate che fornì la prova logica definitiva di
un ruolo attivo e concorrente di alcuni familiari ( come sempre
accade, necessariamente, in vicende che siano caratterizzate da
interventi “protocollari” di destabilizzazione mediante
psicologia dinamico relazionale applicata e gestita in funzione
dell'obiettivo e segnatamente
di persone appartenenti o limitrofe per cerchia a certi ambienti di
potere
).
Si
allega a contestazione prova e documentazione la puntuale
ricostruzione delle falsificazioni (
ALL 16 ) e
si riporta di seguito uno stralcio, con una banale raccomandazione.
Si impersonifichi il collegio con il magistrato dott. Paolo Ferraro
costretto a ripristinare di fronte a tonnellate di menzogne
costruite a tenaglia punto per punto la verità . Non è questa
secondo logica e buona fede già una prova in sé di cosa si è mosso
realmente e del perchè e di cosa si dovesse coprire, e non è
evidente che anche il membri del CSM non potevano che sapere ?!
“ Le
allucinate affermazioni riferite ad alcuni "parenti",
oggetto di invenzioni di sana pianta, e incredibilmente riportate
come anamnesi, da lui per la prima volta lette ora, furono certamente
precedute dall'analisi dal Dott. Ferraro fornita subito all'ingresso
dell'Ospedale, e ritenuta dal Prof. Amedeo Ruberto "verosimile"
(p. 3, cartella clinica di Pronto Soccorso, 21' riga della
risposta).In essa egli indicava la trama di un vero e proprio ordito,
da lui subito; oggi ne esistono prove pubbliche INSUPERABILI e in via
logica coerenti.
Tutta
la vicenda è analiticamente e puntigliosamente riportata nei suoi
elementi dal Dott. Ferraro nel memoriale del 2011, noto ormai presso
vari Procuratori della Repubblica.
La
totale falsificazione della anamnesi è ricavabile passo dopo passo
da una semplice verifica che può volta per volta essere anche
pubblicamente attivata.
Ad
esempio, la asserzione "incredibile" "figlio non tanto
desiderato e voluto" riferita a Francesco è frutto di una folle
falsità.
Francesco
fu generato, voluto intenzionalmente dal Dott. Ferraro e dalla sua
prima moglie, mentre si trovavano in vacanza in Sardegna.
La
asserzione "a cui segue un periodo di deflessione umorale",
riferita al periodo dall'Aprile 1983 a tutti gli anni a seguire, è
PURA MENDACIA, invenzione malata e strutturata.
E
ovviamente forse messa a conoscenza di suo figlio Francesco, ignaro o
forse no di chi agiti acque torbide e malate.
Il
Dott. Ferraro, alle stelle per essere giunto alla meta importante di
Magistrato, avrà anni di impegno, vivaci, sereni, estremamente
gratificanti e pubblicamente confermabili da CENTINAIA di persone,
tra cui tutti i Magistrati dl proprio corso, tutti i Magistrati
romani, gli amici ed i conoscenti.
E'
ovviamente falso che "vince successivamente il concorso"
(!). Il Dott. Ferraro è passato agli orali del concorso in
Magistratura nel 1983, poco meno di un mese prima della nascita del
figlio Francesco, profondamente amato.
E'
letteralmente falso che lui si sentisse "perseguitato da un
cancelliere a Terni" (!!!!). E' invece vero che il Dott.
Lombardini, all'epoca vivente, pose in essere una serie di condotte
aggressive nei confronti del Dott. Ferraro, per “inimicizia
politica e motivo personale”, e tali da richiedere l'intervento
dell'allora Pretore Capo di Terni, che intimò la cessazione delle
predette condotte, e fu sul punto di trasferire motivatamente il
detto Cancelliere.
Dopo
il suo arrivo a Roma, il Dott. Ferraro tornando a Terni, invitato dal
Foro per una festa, apprese le ragioni del tutto personali e di
"gelosia" del detto Lombardini, riferitegli ridancianamente
da più Avvocati.
Quale
sia la stima del Foro di Terni e l'immagine lasciata dal Dott.
Ferraro è pubblicamente noto, come sono noti i pareri ECCEZIONALI
formulati sulla sua persona.
La
artata e altalenante descrizione di salti umorali, in lui da sempre
totalmente assenti, e la indotta ed artefatta suspicio circa
una vita “bipolare”, indicano un carattere di vera e propria
falsità strutturata delle invenzioni riferite o verbalizzate, e
comprovano che vi fu una esterna trasfigurazione concettualizzata ed
organizzata concettualmente.
E'
altresì assolutamente falso che quando nacque nel 1986 Fabrizio
Ferraro, egli dimostrò “più entusiasmo”. Dimostrò infatti solo
lo stesso entusiasmo perché una creatura umana meritevole di affetto
ed amore era venuta alla luce. Punto e basta.
E'
completamente falso che egli e la prima moglie litigassero: dal marzo
1985 era purtroppo calato il freddo gelo della separazione morale .
Egli
non era solo molto impegnato tra il giugno 1985 e 1987, ma viveva da
pendolare; inoltre lavorava giorno e notte, ma ciò non gli impedì
di aiutare per ben due tesi di laurea la moglie.
Tornò
a Roma, invitato dalla Dott.ssa Matone ad occuparsi di attività
dirigenziali, presso la DG II. PP. Del Ministero di Giustizia e
scelse la strada di riavvicinarsi a casa, avendo profonde
gratificazioni dal nuovo incarico.
E'
falso e letteralmente inventato che alla fine del rapporto con la
prima moglie, nel Novembre 1993, il Dott. Ferraro ebbe "deliri
di gelosia" .
E'
vero invece che il rapporto, andato in crisi nell'aprile/maggio 1992,
in contesti e quadro da approfondire, alla luce di elementi nuovi
acquisiti oggi, si concluse nel detto periodo e che si ruppe una
solida passata esperienza di dialogo libero ed aperto.
Allora
il Dott. Paolo Ferraro era addetto alla Presidenza della Corte
Costituzionale, membro del (prestigioso) Consiglio Giudiziario della
Corte d'Appello di Roma;
migliore, più o meno, Magistrato della Procura Circondariale di
Roma, a pieno ruolo, e motore impegnato di un settore della
Magistratura. Le vicende e trame interne, di allora, sono oggetto di
riferimento anche da altri, ed in altre sedi.
Una
piccola chiosa necessaria, anche se non “strettamente”
pertinente.
Suoi
pubblici, dichiarati e manovranti "rivali", Giuseppe
Cascini, nipote di Achille Lauro, e Stefano Pesci, vero e proprio
gregario ed interfaccia del Cascini.
Amato
e stimato dalla quasi totalità dei Magistrati, riconosciuto e
portato in palmo di mano, sereno e aperto, ma oggetto della più
grave minaccia che si possa fare ad un Magistrato: "Tu sei
ingombrante... ti dobbiamo togliere di mezzo": minaccia ricevuta
personalmente da Giuseppe Cascini, nella fase di una preliminare
riunione di Magistratura Democratica su Falcone, Direzione Nazionale
Antimafia e art. 416 bis C.P., verso la fine del 1991.
Le
successive due riunioni, in uno scontro interno, videro il Dott.
Ferraro schierarsi, motivare ed intervenire a favore di Falcone ed a
difesa della DNA.
Fallito
l'attacco interno, venne convocata una riunione riservata della
“Nomenclatura”, con disappunto del Dott. Ferraro (il periodo è
il Febbraio 1992). I particolari oggettivi e tutti comprovabili sopra
elencati presentano rilievo per ciò che invece è accertato
concretamente e per fatti concludenti, come ordito ed avvenuto tra il
2007 e 2009.
Nel
maggio del 1992 entrerà in crisi definitiva il rapporto con la prima
moglie, che si era ricostituito dal 1990 in modo gratificante.
La
crisi è dovuta a fattori esterni, sempre oggetto di allusione ma mai
concretamente specificati dalla Daniela Plocco.
Il
Dott. Ferraro non ha mai accusato la sua prima ex moglie di nulla che
avesse a che fare con "filmini pornografici" (?!), né
prima né dopo la crisi coniugale.
Egli
interruppe ogni rapporto con la detta nel novembre 1993,
E'
vero piuttosto che sua sorella, in sintonia con suo fratello (il
Dott. Ferraro non era a conoscenza di questa intesa, di cui apprese
in un momento successivo), nel maggio 1992, gli suggerì di andare a
parlare con il personale di una struttura allora esistente in via
Cimone a Roma.
Egli
aderì, ma aveva forti perplessità; parlò della crisi di coppia, e
l'addetto ai colloqui per le crisi di coppia gli disse letteralmente
"questa è solo una normale crisi coniugale, e non abbiamo
bisogno di alcun prosieguo".
Comunque
in una trasmissione radiofonica recente condotta da DAVID
GRAMICCIOLI, reperibile in rete, vengono indicati tra l'altro nomi e
fatti risalenti al 1992
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9wgGyZk1D9o
e fatti arrivare al Dott. Ferraro mediante telefonata ricevuta in
presenza di testimone.
Incredibile
la indicazione "conobbe allora (nel 1995) la futura seconda
moglie che aveva già due figli (???!?)": una pura idiozia.
Silvia
Canali, letteralmente “mandatagli” dalla Segreteria del
Procuratore Capo quale praticante Vice Procuratore Onorario, era
ahimè altra persona, ed in ben altra situazione.
E'
invece vero che verso la fine del 1996 (anno in cui egli denuncia
pubblicamente la deriva della organizzazione che allora chiamava
"Magistratura democratica" - si veda l'articolo linkato
https://docs.google.com/leaf?id=0B7srLT3vW5caZTI5M2UwYmYtNzFkZS00ZGYzLWI0NDItY2MzNDQ1ZWM5ODEw&hl=en_US
), si imbatté in due foto che rappresentavano il salone della
abitazione di via Tilli, di sua proprietà, ed una donna mora a viso
celato, in posa sensuale. Poiché l'ambiente interno era
perfettamente identico in ogni minimo particolare, egli semplicemente
segnalò la circostanza, senza aggiungere altro.
SIAMO
ORA SUL GROTTESCO. "Denunciò la seconda moglie per ninfomania"
(???!?).
La
sua denuncia per abbandono di minori ed il successivo esposto per
aggressione fisica subita, entrambi del 2006, sono acquisibili,
ed il secondo è già depositato agli atti.
Non
si commenta poi la ignominia ulteriore della "relazione"
"anamnestica" (sic).
E'
difatti completamente falso, inventato e artatamente indicato, che
nel 2006 tentò di tornare con la seconda moglie, e "follemente
inventato" che ebbe una “deflessione dell'umore”.Dopo un
mese e 10 giorni di vacanza ("VACANZA") in camper al mare,
tornato a Roma affittò subito (dal settembre del 2006) una nuova
abitazione, rimanendo a casa dei suoi genitori solo nella seconda
metà dell'agosto del 2006 e i primi giorni di settembre.
Aveva
in mano le relazioni sullo stile di vita e parecchi elementi sullo
stato psichico della seconda moglie, e aveva le idee chiare. Qualcosa
di particolare e forte era accaduto, e con il suo amico Fabio Sirgi
sapeva anche dello stato della di lui moglie e delle stranezze di
comportamento e vita di quest’ultima, insieme alla Canali. E non
dice altro. Per ora.
False
anche le circostanze e le date del suo secondo matrimonio e della
separazione dalla seconda moglie (!!!!).Il Dott Ferraro si è sposato
il 5 gennaio del 2006 e nel giugno 2006, dopo mesi di osservazione di
gravi e anomali comportamenti, che andavano ben oltre la relazione o
la scappatella, decise per motivi condivisi con il Dott. Sirgi Fabio
di attivare agenzia investigativa privata, la cui relazione è agli
atti del giudizio (cfr. anche il DVD allegato al fascicolo del dott.
Ferraro).
Ma
il tutto è depositato, ivi compresa la dichiarazione della Canali
che lo autorizzava a depositare ed utilizzare quanto in suo possesso
a scopo difensivo.
Tutta
la vicenda dal 2007 è falsa, grottescamente caricaturata e
letteralmente illogica.
Ovviamente
è assolutamente falso che il Dott. Ferraro abbia speso e si sia
ridicolmente orientato ad attività illegalmente finalizzate (come è
agevole intuire).
Inoltre
nulla di ciò che è stato inventato, riferito al periodo 2008 e
2009, è neanche simile alla realtà.
In
quel periodo il Dott. Ferraro lavorava regolarmente e lavorava più
che bene; vi è a tale riguardo una inequivoca dichiarazione del
Procuratore Capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, resa nel luglio del
2010 e riportata in delibera dal Consiglio Superiore della
Magistratura (cfr. documento reperibile in rete all’indirizzo
https://docs.google.com/file/d/0B7srLT3vW5caa3gzaGY1c0NMRU0/edit , p.
39, penultimo paragrafo, ove si dichiara testualmente che il
Procuratore Capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, riferiva che “il
Dott. Paolo Ferraro è un Magistrato preparato, attento, scrupoloso,
molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo ed
ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche
comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa;
insomma, lui lavora bene, esaurisce quello che gli si manda, e di
lamentele, personalmente, non ne ho. Dopo un periodo di assenza per
malattia è stato sempre presente in Ufficio, ha voluto continuare a
fare i turni, le supplenze, le udienze; non è esonerato da niente”.
A
ciò si aggiungono le dichiarazioni scritte del Personale che lo ha
da anni sempre affiancato con profonda stima.
Si
tratta, pertanto, di una allucinante manovra tesa a creare l’immagine
di un soggetto bipolare depresso, affetto da megalomania e
spendaccioneria che agisce illegalmente usando del suo ruolo.
E’
sua intenzione, naturalmente, tutelare la propria immagine e la
propria rispettabilità in relazione all’opera diffamatoria e
denigratoria posta in essere nei suoi riguardi.”.
La
dura lotta del dott. Ferraro contro la manovra a tenaglia parte
consapevolmente dal 2009. Ed è questa, in conclusione, la
quarta “gamba di legno”
trattata.
- la evidenziazione malevola di preoccupazioni false da parte di chi fu denunciato come artefice di fatti Giovanni Ferrara (da quando in qua si ascoltano i destinatari di una dettagliata denuncia, e li si ascoltano in danno e nell'ambito di procedimenti amministrativi e si conferisce valore di realtà a suggestioni manipolate individuali ?!)
Nella
audizione del 1° giugno 2011 Giovanni Ferrara insuffla con aria
paternalistica di aver sospeso dai turni esterni il dott. Paolo
Ferraro ( ad avvio della procedura da lui stimolata di urgenza e ad
implicito sostegno in realtà della stessa) e ammette che appena il
dott. Paolo Ferraro se ne accorse (tutto come al solito fatto alle
spalle ed all'insaputa, come è ovvio) e“protestò”. IL
dott. Paolo Ferraro scrisse una precisa lettera interna chiara, dura
e di contestazione dell'operato premeditatamente volto a
precostituire un elemento (ALL 17).
E valga la logica : Paolo Ferraro viene sottratto ai turni esterni
nel solo 2011 quando il MEMORIALE su quello che era accaduto sino al
2010 stava per esser depositato ad autorità giudiziaria, e viene in
fretta e furia avviata la procedura, ma Paolo Ferraro non solo non
aveva mai avuto pécche nella gestione dei turni ma aveva risolto i
più importanti casi a lui affidati sino al 2010 e praticamente
tutti. Dall'esame contestuale di tutti fatti e dati falsi emerge una
ed una sola spiegazione . Ed è questa la immagine a suggestionare
creata della ”quinta
gamba di legno”.
Ma come poteva il CSM dare credito a questa “invenzione” neanche
geniale, se aveva in mano il racconto dettagliato del ruolo di
Giovani Ferrara ?! Ma mettiamo pure che il semplice essere un
direttivo di un ufficio attesti la veridicità di una azione e
racconto, il CSM non consentì le successive
e necessarie repliche e spiegazioni
del dott. Paolo Ferraro che sarebbero state ben approfondite ed
amplie, e per questo anche si è tarpato in radice il suo diritto di
difesa come si vedrà più oltre.
- Le allusioni al quadro “familiare” del dott. Ferraro e ad intrecci a lui perfettamente ignoti e il ruolo di una famiglia particolare da lui allontanata per dubbi e storia, da lungo tempo antecedente, ed il TOTALE NASCONDIMENTO della esistenza della famiglia di fatto costruita dal dott. Ferraro con la dott.ssa Patrizia Foiani dal dicembre 2010 e non solo, ma di reiterate lettere e indicazioni provenienti dall'unica persona convivente insieme ai figli con il dott. Ferraro, tutte agli atti sia del CSM che addirittura del consulente.
A
tale livello di manipolazione è arrivata la artefatta costruzione
posta in essere che si
doveva obnubilare e si è NASCOSTO che il dott. Paolo Ferraro aveva
dal 2010 una sua famiglia di fatto convivendo poi permanentemente
da Gennaio 2011 con la dott.ssa Patrizia Foiani e i due figli,
nel frattempo divenuti maggiorenni. La circostanza ha fatto
esplodere istantaneamente una intera strategia di distruzione perchè
occorreva creare una coerenza con la immagine costruita sulla figura
artificiale dell'uomo isolato e solo, sofferente. A niente è valso
lo scrivere direttamente della dott.ssa Patrizia Stefania Eugenia
Foiani (ALL
18 A ) depositare dichiarazioni pro veritate ed esposti )ALL 18 B e
la Foiani compare ufficialmente in chiara dichiarazione dell'11
gennaio 2011 ALL 18 C )
e dichiarare, inviare raccomandate dirette allo stesso consulente
dott. Cantelmi. Per il CSM il consulente e per la cordata a monte,
doveva esistere la sola “famiglia
Ferraro”
dalla quale il dott. Ferraro da decennio aveva di fatto tagliato i
ponti e che frequentava solo per le feste natalizie. Colpisce alla
mera lettura l'argomentare allusivo al “quadro familiare” (
riferito ad una realtà inesistente e ad “intrecci”
allusi a evidente pressione e minaccia dei consapevoli, intrecci
ignoti e dei quali tutto ignorava il dott. Paolo Ferraro). Questi
sono
dati obiettivi che emergono dai documenti e carteggi,
che vedono certamente ìnformati CSM e consulente, e la
simulazione e finzione emerge
oltre ogni ragionevole dubbio.
A cosa servisse e quale fosse il ruolo necessario dei parenti emerge
dalla sequela di falsi a loro attribuiti e comunque in cattiva
grafia immessi nella anamnesi della cartella clinica costruita dopo
il sequestro di persona. Resta l'evidenza
documentale di una premeditata simulazione persino sul quadro
familiare e di vita del dott. Paolo Ferraro.
Cosa
c'è di più evidente in sé, e da questo cumulo di artefatte
menzogne non ci si deve necessariamente difendere costituendo esse
l'unico artefatto supporto, peraltro labilissimo, anche se mai vi
fosse un frammento di non totale falsificazione, ad una grave
ingiustizia consumata in danno del magistrato Paolo Ferraro?!
Ed è
questa la
sesta “gamba di legno”.
- La totale completa pretermissione e nascondimento delle prove addotte e depositate nel 2012 dal dott. Ferraro al CSM.
IL
CSM (pur “sensibilizzato” e “colpito” dalla seconda morte nel
2012 nella Procura di Roma, 13 ottobre, per infarto da cause da
accertare dell'Aggiunto della Procura di Roma, dott. Alberto
Caperna, affettuoso amico del dott. Paolo Ferraro e sincero
estimatore, che gli ha detto varie cose di grande importanza da
ultimo nell'ottobre 2012) pare non abbia neanche visto un faldone di
documenti e prove debitamente depositate ma “cita” un atto
come indice di disturbi, seguito a ruota dal TAR ( ALLta
da sempre integrale documentazione).
Non
si verte di prove sulla rotta ellittica della luna né sulle
variopinte caratteristiche morfologiche di rare farfalle del Borneo,
ma SU
TUTTI I FATTI FALSI O MANIPOLATI tutti POSTI A FONDAMENTO ARTIFICIALE
DI PROCEDIMENTO, CONSULENZA E PROVVEDIMENTO FINALE.
E
vi è la chiara ed esplicita indicazione a riguardo del dott.
Cantelmi “ “In
particolare è apparso
illuminante
per la comprensione del percorso di vita segnato dalla patologia
psicologica del Dott. Ferraro, seguire la
analisi dei dati anamnestici, che riproducono i precedenti ricoveri
subiti dal Magistrato e ne tracciano storicamente le problematiche
psicologiche intrecciate con quelle di ordine familiare,
dando atto anche della loro risalenza e dell'attuale evoluzione”.
IL dott. Cantelmi si è illuminato di un cumulo di falsi dati e fatti
inventati e manipolati .
IL
TAR, a riguardo ha con mottetto giuridico detto che la motivazione
ben può limitarsi agli elementi congruenti ed al complesso delle
argomentazioni mediante giudizio sintetico, non essendo né
l'autorità amministrativa né il giudice vincolati a motivare sul
tutto.
Vi
è una versione popolana che illustra meglio il concetto : “ te la
canti e te la suoni” e se c'è un altro spartito e se c'è chi
suona musica vera dodecafonica non conta, conta la formale congruenza
e credibilità apparente del concerto trasmesso. Non pare sia
necessario sprecar parole ancora sulle stonature singole e globali e
sulla stecca “motivazionale”.
Quando
si verta e non si possa che vertere in tema di travisamento totale
dei fatti e artificiale costruzione degli stessi e necessario
sviamento di potere, nascondere e non trattare gli elementi di fatto
che smentiscono radicalmente tutti
senza eccezione
tutti gli assunti e dati, e provano falsi e manipolazioni, implica
la morte della funzione del processo e quindi la morte del
diritto, in un caso
eclatante.
A
monte un Leviatano sotterraneo, che predisponendo falsi fatti ed
artefatti ha inteso manipolare Stato e diritto. E passiamo ora alla
“consulenza” a tre stadi del dott. Tonino Cantelmi.
IV IL BASAMENTO FALSO DELLA
CONSULENZA, LA INESISTENZA DI UN QUALSISAI RISCONTRO. ED IL
PROCEDIMENTO ARGOMENTATIVO ILLOGICO E CONTRADDETTO DA FATTI VERI.
L'oggetto
di riferimento della analisi dettagliata che segue è la consulenza
del dott. Cantelmi (
ALL 19)
trasfusa pedissequamente nel contenuto del provvedimento di dispensa
e nuovamente riportata nella sentenza di primo grado oggi impugnata e
quindi sentenza, provvedimento e consulenza .
A. I
TEST subiti al momento del sequestro di persona nel 2009 col
tentativo di farli sparire insieme alla falsa consulenza redatta da
Stefano Ferracuti, e la loro incongruenza con le asserzioni
apodittico creative del “consulente”.
Eppure
i
TEST
immediatamente eseguiti dal dott. Paolo Ferraro dopo il sequestro di
persona del 2009 erano in atti del CSM e del consulente presidente
del Rotary club Roma sud e Sardegna. Dott Tonino Cantelmi, e sono
agli atti del TAR. (ALL
20 “cartella clinica” ed esito TEST a pag 20).
Essi
attestavano
ed attestano
non solo che il dott. Paolo Ferraro era perfettamente sano e privo di
qualunque disturbo, ma che era rimasto tale ed equilibrato
nonostante il sequestro di persona subìto e ricostruito in
dettaglio nel MEMORIALE (capitolo terzo del memoriale), sempre
e da sempre
in atti.
Essi,
non solo, smentiscono radicalmente il dott. Cantelmi che “cita”
sfacciatamente
“i pregressi”. E non
a caso
in sede di richiesta di esibizione integrale della cartella clinica
da parte di autorità giudiziaria i test, insieme alla consulenza
criminale del Ferracuti, una invenzione del momento giustapposta al
sequestro di persona, incompatibili tra loro e con la operazione
realizzata, si tentò di non farli comparire “fatti sparire”
(ALL 16 mail di contestazione della sottrazione della parte
afferente i test nella cartella clinica inviata alla a.g.)..
Si pensi che la cartella clinica è
un
documento unitario digitalizzato
alla cui stampa integrale si procede con un click: questo dimostra
oltre ogni dubbio che di “stampa selettiva” si era trattato. La
prova di questo ulteriore fatto che interferisce nella valutazione
globale costituisce fatto nuovo emerso e pertinente e si produce a
tale titolo.
La
sola piana rilevazione dei dati correlati alle condotte successive
indica il fumus di una macchinazione a più stadi congegnata, e la
unica spiegazione possibile riposa in tutto quello che era stato
analizzato capito e raccolto e contestualizzato dal magistrato Paolo
Ferraro e nella necessità di coprire e nascondere a tutti i livelli
tutto quello che poteva emergere soprattutto di rilievo generale, e
che
nonostante tutto e nonostante tutto quello che è stato fatto per
distruggere Paolo Ferraro è già emerso.
Ma
resta il dato ”icona” fissato incontrovertibilmente che un
magistrato di Cassazione fu sequestrato e poi si operò tentando di
assoggettarlo con metodi
farmacologici criminali,
quando non solo non aveva alcuna patologia e disturbo ma neanche la
mera alterazione emotiva che si usò/gestì a copertura del sequestro
a monte e del ricovero nelle modalità poi gestite concretamente , a
valle . Ancora
si legge nella cartella clinica che il dott Ferraro fu costretto ad
accettare il ricovero a “tutela della sua immagine“ e nel
MEMORIALE che la attività a monte era TOTALMENTE ILEGALE.
Si
invita codesto collegio a visionare il TEST, in atti da sempre,
chiarissimo.
E
a seguire questa ulteriore banale rilevazione obiettiva. LO stesso
magistrato, ad iniziativa del reparto dell'ospedale e dei soggetti
poi incastrati con registrazioni di conversazioni tra presenti,
inequivoche, fu trattato con RISPERDAL una sostanza pesantissima e
dannosa che incide sulla facoltà mentale e sulle sinapsi con
centinaia di controindicazioni “paurose”. Il ricordo delle
vicende doveva esser cancellato . Solo la duttile intelligenza del
magistrato riuscì a gestire la vicenda e ad attenuare e far
attenuare, “trattando”, la iniziativa distruttiva della sua
“mente” ed è riuscito ad evitare gli effetti più gravi della
iniziativa criminale anche grazie ad una tempra fisica unica. La
certificazione finale di uno stato di alterazione ed eccitazione
reattiva per psicosi senza altra specificazione, semplicemente
costruita ad alibi del ricovero, artefatta persino essa,
era
ed è a sua volta incompatibile col trattamento distruttivo che si
sarebbe voluto portare a compimento sino in fondo.
E
non è un caso che prima che venisse notificata al dott. Paolo
Ferraro l'avvio di procedura di dispensa nuova nel 2011, egli aveva
in realtà depositato una richiesta di rivisitazione della
archiviazione della pregressa procedura di dispensa, contestando
tutto e tutti i fatti e persino la “motivazione” della
archiviazione fornendo le prime importanti prove che a riguardo erano
emerse (ALL
21).
Tutto ovviamente taciuto e non argomentato e “nascosto” ma
impossibile da nascondere per sempre . Ed alla ipotetica asserzione
pilatesca che qui si tratteggia e descrivono modalità e fatti da
paese totalitario e da esperienza nazista la nostra ideale replica è
univoca. Appunto, sì, ma a controprova non immettiamo il documento
sulla presenza chiara nel reparto strutture ed attività di un
“ordine teutonico” producente i medici psichiatri “VOLONTARI
DELL'ORDINE TEUTONICO” né le notizie sul ruolo vicinanze e
ispirazioni “politico ideologiche” dello Psichiatra Stefano
Ferracuti ( figlio dell'”illustre” criminologo e psichiatra dei
servizi, FERRACUTI) e dello psichiatra Paolo Girardi. Non serve, e
si tratterebbe poi di fatti già ben notori in ambienti non poi così
tanto ristretti. Parlano
in realtà da soli documenti e fatti che si vorrebbero render muti.
B. il
riferimento suggestivo ad un quadro pregresso artefatto e manipolato
su falsi dati iperbolicamente assunti a “pregressi” con la
invenzione de “i ricoveri”.
Sull'uso
suggestivo e manipolatorio del termine “ricoveri” si è già
detto e sul quadro integralmente costruito anche, in generale, ma
vedi oltre .
C. LA
FALSIFICAZIONE ED ARTEFAZIONE DELLA DIAGNOSI DI PARANOIA. I test
stracciati e non, la pretermissione della reale persona del dott.
Ferraro e la mancata considerazione di tutti gli indici contrari a
qualsiasi caricaturale deformazione della personalità del dott.
Ferraro. IL DOTT. FERRARO non era e non è paranoico
Nel
corso dell’incontro del 30 giugno 2011 ore 14 e 20 il consulente
dott. Cantelmi ha sottoposto al dott. Ferraro un test definito di
“valutazione dell“attitudine paranoica”, gestito con due
sequenze di domande. La prima sequenza con domande generali, atte a
valutare, la personalità generale, esattamente svoltosi come da
allegata relazione e trascrizione e registrazione video audio
allegate. La seconda serie di domande puntuali e concrete, con
riferimento alla concreta situazione attuale svoltosi come da
relazione e trascrizione puntualmente riportata. (ALL
22 su DVD video audio sulla registrazione dell'incontro
ALL 22 bis
trascrizione
utilizzata dal consulente Vannucci (ALL
23 valutazione
tecnica e della condotta del Cantelmi a firma del dott. Vannucci ).
Alla
fine dei test, il prof. Cantelmi ha proceduto alla fisica
eliminazione della prima sequenza di domande (strappandone le pagine
ed asserendo che trattavasi di domande “volte
a valutare la comprensione del tema” da parte del dott. Paolo
Ferraro ”
-?!. ), lasciando agli atti la sola successiva sequenza, e non
dando atto a verbale della redazione e poi eliminazione della
“apposita” sequenza di domande. Già solo il mero stracciare
senza neanche darne conto sarebbe di tale gravità da inficiare
consulenze ed attività successive del Cantelmi ma altresì tale da
comportare sanzioni pesanti per una condotta deontologicamente
gravissima: ma si noti che formulare domande astratte a verificare la
paranoia di un soggetto e poi, in una distinta sequenza, concrete e
puntuali su eventi reali significa INDURRE un soggetto in concrete
condizioni corrispondenti a rispondere affermativamente alla
seconda serie mentre stracciare la prima sequenza delle domande
serve a non far apparire il “trucco” e non
vi è alcuna altra possibile spiegazione che si voglia logica.
Ovviamente
il dott. Paolo Ferraro aveva risposto alla prima serie secondo le sue
attitudini e caratteristiche personali ( assolutamente non
paranoiche) e questo si evince ineluttabilmente dalla registrazione e
trascrizione ( e la prova ricostruisce un dato fatto
sparire, ergo chi la
predisponeva ben sapeva con chi avesse a che fare)
.
E’
evidente poi che le due o tre risposte affermative riportate nel
secondo test, erano esclusivamente riferibili a fatti specifici e
concreti, riportati e dichiarati addirittura da terze persone, e il
dott. Ferraro intuito il cambio di marcia delle domande aveva preteso
che venisse verbalizzata nell'ambito delle seconde domande a risposta
affermativa la verbalizzazione della precisa e specifica
circostanza. La risposta ai test era cioè una risposta valutativa
concreta su fatti concreti altro che “attitudine”. Tali fatti
peraltro sono supportati da materiale documentario vario, audio, sms,
mail e testimonianze sia dirette che indirette (tutto agli atti del
CSM e introdotto nel faldone allegato al MEMORIALE, visionato o
visionabile dal Cantelmi e agli atti ovviamente del TAR).
Diagnosticare
il tipo di personalità di un individuo esclusivamente su test
riguardanti fatti concreti costituisce metodo dolosamente sbagliato e
fuorviante poi, anche perché viene trascurata la personalità
complessiva del soggetto e, dunque, il quadro complessivo all’interno
del quale i fatti concreti debbono poi essere valutati. Facciamo
alcuni esempi. Classici esempi di disturbi sono:A) il delirio di
onnipotenza, B) il pensiero magico, C) il vedere pericoli ovunque e
minacce alla propria vita. Sarebbe quindi disturbato psichicamente
chi rispondesse di essere a capo di una nazione (delirio di
onnipotenza), di fare miracoli (schizofrenia o psicosi), di temere
che qualcuno possa ucciderlo da un momento all’altro o il vedere
complotti ovunque (paranoia). Ma è logico che la diagnosi sarà
molto differente se la prima risposta venisse dal presidente del
Consiglio in carica, la seconda venisse da Padre Pio, e le ulteriori
risposte paranoiche venissero da un agente dei servizi segreti
implicato in una delicata missione internazionale. Nel valutare (e
non manipolare) le risposte alla seconda batteria di quesiti, quindi,
si doveva tenere conto di due fattori:1) la personalità generale del
soggetto (cosa che è stata accuratamente eliminata ed evitata
perché il dott. Cantelmi ha strappato il documento relativo) 2) la
posizione particolare del soggetto coinvolto, perché trattandosi di
un magistrato in servizio presso la procura di Roma, peraltro
denunciante vicende delicate e di grave rilevanza penale e parte
offesa di ed interessata da “numerose attività” , le risposte
devono essere valutate diversamente rispetto alle medesime risposte
fornite da un cittadino comune. Il tutto ovviamente si appaia a tutte
le falsificazioni e dati usati come “citazione ellittica”.
Non
sappiamo immaginare altra prova più diretta degli “intenti” del
consulente del CSM e la pretermissione dei TEST pregressi in atti che
escludevano radicalmente qualsivoglia ipotesi su una attitudine
paranoica sono stati fatti sparire concettualmente e definitivamente
dal Cantelmi, e provvisoriamente “stralciati” con operazione
apposita dall'autorità sanitaria dell'ospedale Sant'Andrea, poi
“recuperati” alla attenzione del magistrato che ha disposto la
esibizione della cartella clinica. La notazione conclusiva del dott.
Cantelmi “lei è stato “abile”,
immediatamente contestata dal dott. Ferraro parla da sola ma, se vi
fossero orecchie distratte, rileva un pregiudizio artificiale ed
una volontà valutativa programmaticamente orientata e persecutoria.
E valga la vera registrazione del fatto vero.
Il metodo della
congruenza e della coerenza interna di dati allineati falsi e
costruiti a monte artificialmente, utilizzato dal consulente del
CSM. .
Invitiamo
ora a valutare quanto nella intestazione di questo paragrafo con
riferimento al cappello introduttivo delle due consulenze del dott.
Cantelmi e replica finale.- il dott. Cantelmi riporta come “dati” valutati (anamnestici), falsificazioni e fatti distorti manipolati e imprecisi o falsi sinanche nei minimi dettagli, scritti con pessima calligrafia, con varie correzioni, privi di sottoscrizione sia di chi ebbe a raccogliere indicazioni sia di chi le avrebbe date, ancora oggi verificabili come “riportati” nella cartella clinica. ( VEDI sopra sub PARTE III B 5) ed al dott. Ferraro viene impedito nei fatti di sapere e contraddire e non viene chiesto quanto oggetto di integralmente falsa anamnesi;
- Il dott. Cantelmi riporta la relazione dopo il sequestro di persona del 21 maggio 2009 fatta dal dott. Amedeo Ruberto nella quale si evince piuttosto “Il comportamento .. è controllato e quanto asserisce appare verosimile“ ma non riporta l'esito dei TEST che hanno escluso subito in radice qualsiasi disturbo e segnatamente di natura paranoica. Dal memoriale si evince che il commando che operò il blitz del 21 maggio 2009 utilizzò una psichiatra mai vista prima, che fu redatta una certificazione falsa ideologicamente al volo, che si trattò di una operazione totalmente illegale e priva di ogni requisito e presupposto di legge sia formale che sostanziale, ma soprattutto dei provvedimenti ed iter previsti dalla legge (!). il tutto riscontrato dalla documentazione in atti. La adesione coartata ad una ipotesi di ricovero volontario del dott. Ferraro magistrato di Cassazione a fronte della minaccia di futuro TSO fu una scelta dovuta anche alla consapevole certezza che subito tramite TEST sarebbe emersa la natura dell'ordito. UN Aleksandr Isaevič Solženicyn di sguincio e in miniatura, all'italiana, o un minuscolo Primo Levi cristiano, ma possibile ?! No: fatto reale e vero e la spiegazione globale che è stata anche portata a conoscenza pubblica, è il risultato di quattro anni di “grande discovery” , con prove;
- Il dott. Cantelmi riporta solo sino alla certificazione del 16 maggio 2011 ma poi annulla nel silenzio, le precise osservazioni del prof. Camerini peraltro adottate in chiave cautelativa, vista la portata delle iniziative in corso in danno di Paolo Ferraro e la patente loro preordinazione (ALL 23 bis e 23 ter). Poi estrapola dalla “rilevante” certificazione pubblica del prof. Boldrini ( ALL 24) una sola frase che indicava solo che le vicende e le attività criminali a suo danno con partecipazione e coinvolgimento di parenti vista la loro gravità avevano comportato cautele in ragione del solo potenziale effetto devastante delle condotte poste in essere (ignorando e nascondendo Cantelmi tra l'altro le iniziative distruttive in atti e realizzate dalla primavera del 2011. TUTTO DETTAGLIATAMENTE DOCUMENTATO e come sempre in tutti i luoghi procedimentali e processuali).
- L'insieme delle inequivoche certificazioni in atti viene pretermesso e vengono taciute soprattutto la certificazione PUBBLICA del prof. Boldrini ( ALL 24 indicato) in atti dall'inizio, e la certificazione del prof. Camerini chiara inequivoca e piana in data settembre 2012 (ALL 25), ignorata con argomenti privi di qualunque rilievo perchè “ipotetici e fondati su supposizione” contraddetta dalla stessa citazione delle precedenti e cronologicamente sequenziali certificazioni del prof. Camerini. IL dott. Cantelmi dopo aver fatto sparire nella argomentazione i TEST esistenti (parte IV sub A) utilizza le conclusioni volutamente erronee “concordate“ con lo psichiatra formatore di servizi ed attività che sono oggetto di un suo curriculum pubblico che parla da solo. Le tesi costruite da entrambi si poggiano sinanche sulla loro “ ideazione” di una dinamica familiare forse vera dall'altro lato, ma totalmente INESISTENTE dalla parte del dott. Paolo Ferraro (si richiamano espressamente le analisi introdotte pubblicamente dal magistrato Ferraro circa l'uso invertito della psicologia dinamico relazionale);
- Il dott. Cantelmi ignora e nasconde, in buona compagnia, la unica e vera famiglia del dott. Ferraro nonostante che in atti vi sia una ininterrotta documentazione a riguardo e che la dott.ssa Patrizia Stefania Eugenia Foiani gli ha inviato con R.A.R una ennesima attestazione e dichiarazione e lo stesso farà il CSM. La finzione di una realtà familiare inesistente accomuna tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo nella vicenda e la spiegazione è stata già fornita attraverso una analisi coerente con la miriade di artefatti e falsi dati che costituisce l'ìntegrale artificiale basamento dei ragionamenti e “copertura” delle successive elucubrazioni. E' questo un dato e fatto di straordinaria gravità ed evidenza ;
- Il dott. Cantelmi pretermette incredibilmente due analitiche relazioni frutto di una serie di incontri cui si era dovuto sacrificare i dott. Ferraro, due intere relazioni ( ALL 26 relazione dott. Buttarini e ALL 27 relazione dott Marinelli), relazioni dettagliatissime si badi, e con una anamnesi del pari dettagliata e VERA ( come è logico che fosse, doveva esser pretermessa)
- nella replica finale alle ulteriori consulenza del prof. Cioni (ALL28) e certificazione prodotta (prof. Camerini), pretermesse integralmente la certificazione pubblica del dott. Boldrini , due lunghe e dettagliate relazioni frutto di incontri periodici ulteriori a tutela fatti dal dott. Ferraro ( Relazione dott. Marinelli e relazione dott. Buttarini (ALL 26 e 27 citati), nascosti concettualmente i TEST fatti nella stessa struttura ospedaliera cui fu condotto a tradimento il dott. Paolo Ferraro nell'ambito del sequestro di persona ordito al volo, cartella da cui si estrae come dato una anamnesi inventata, il dott. Cantelmi difende il suo operato dando per scontati i risultati da lui attribuiti ai propri TEST. I TEST invece si prestano ad essere interpretati contestualmente all'insieme dei dati ( tutti falsificati) e inoltre risultano il prodotto di una elaborazione resa valida con riferimento a tutta la normale popolazione.
Sfugge
qui sinanche il concetto base: o il dott. Ferraro Paolo era un
soggetto medio normale con vicissitudini e disturbi normali che
avrebbe avuto uno episodio paranoico psicotico poi manifestando, in
un ambiente di lavoro neutro sano ed equilibrato, tendenze
confermative delle proprie attitudini psichiche ( e questo è il
target che si vorrebbe accreditare e che colora tutte le attività
in danno, per dar loro un minimo di apparente credibilità) o il
magistrato Paolo Ferraro era un soggetto al di sopra della norma
dalla carriera eccezionale, come tale indicato sinanche nella
sentenza emessa dal CSM nel 1995, studiato sinanche dal CNR, autore
tra le tante di una indagine di particolare rilievo portata a
compimento nel 2005 ( OIL FOR DRUG e prosieguo spostato a livello
europeo in corso nel 2009 e procedimento
sottrattogli)
e oggetto dell'accerchiamento e tentativo di distruzione FALLITO che
emerge ormai pubblicamente cin dati e prove (veri) . Fallimento delle
aspirazioni di totale distruzione e nascondimento, ma allo stato è
stato privato
del di lui lavoro professionale lo Stato, e del lavoro e dello
stipendio il dott. Paolo Ferraro;
- La studiata attività di denigrazione e smaccatamente sminuitoria da parte del dott. Cantelmi emerge lapalissianamente dal tono con il quale, sottolineato nel suo “elaborato” la dichiarazione del dott. Ferraro di aver svolto un gran numero di conferenze, si permette di affermare con le modalità che emergono che un “testo” fosse oscuro. Il riferimento è ad una analisi sulla psicologia dinamico relazionale post freudiana ed all'utilizzo di questa per finalità coerenti con l'attenzionamento individuale, tratto da un articolo - non testo inviato a centinaia di persone - pubblicato e letto da decine di migliaia di persone tra i quali psicologi e psichiatri (ALL. 29) Di che si parla ?! Della applicazione di metodologie invertite volte a distruggere ambiti familiari e ad usare le patologie, debolezze e caratteristiche dei soggetti appartenenti alle cerchie familiari e social lavorative di soggetti “attenzionati” innescando dinamiche utili. “Oscuro contenuto” che è stato il pane di attività gestite e studiate da istituzioni quali “THE TAVISTOCK INSITITUTE”. Poi il Cantelmi si lancia in asserzioni comiche se non fosse tragico quello che ha subito un fedele e capace servitore dello Stato, il dott. Ferraro, commentando il colloquio ultimo, in una velenosa replica, ultimo suo scritto dopo il deposito di ennesima nuova consulenza, del dott. Cioni .
Il
linguaggio e le modalità espressive come volte contro un diretto
contendente, lasciano esterrefatti: il dott. Ferraro non ha mai
scritto “su
blogs di varia
matrice” (al
più vi è una miriade di notizie ed analisi fiorita intorno al
caso eclatante), ma ha solo portato a conoscenza dati e fatti,
vicende, prove prendendosi integralmente la responsabilità della sua
attività e usando strumenti di diffusione propri e ben noti E
prova ne sia la circostanza che oggi si deposita come fatto nuovo
ignoto al giudice il
colloquio diffamato e di cui “sparla”
il “dott. Cantelmi”, a prova
diretta della totale invenzione ed artefazione di giudizi
(ALL 30 VIDEO
AUDIO IN DVD).
D'altronde vi è un altro ragionevole modo per difendersi da tutto
questo, e se si nega questa difesa come ci si può difendere da una
attività criminale di tal fatta e “condivisa”,
come ebbe a confessare/svelare il prof. Francesco Bruno ?!
La
esibizione da parte del Cantelmi di giudizi a dir poco agghiaccianti
per superficialità, pari solo alla cruda arroganza ed insipienza
finta ed obliqua esibita, si rivela proiettata quindi solo alla
diffamazione e
distruzione impervia della immagine del dott. Paolo Ferraro. Ma si
tratta di un esercizio che non può prevedere il contraddittorio,
tantomeno pubblico, né la verifica.
il
coniglio dal cappello, concordato con Francesco Bruno, attraverso la
invenzione di una diagnosi mista che introduce surrettiziamente un
profilo “ossessivo” ed uno “narcisistico” lascia
semplicemente senza spiegazione il trucco/tentativo esacerbato di
interferire e bloccare/delegittimare/tamponare la denuncia pubblica
che il dott. Ferraro con dovizia di dati e particolari si era
trovato costretto a fare, riportata sinanche in servizio di TGSKY 24.
Si noti che
i dati audio e le analisi della Cecchignola furono portati in quella
sede a conoscenza effettiva di vari giornalisti e insieme ad essi
ascoltati ed analizzati(
ALL
31 A, B, C, D, E solo alcuni articoli di terzi e giornalisti
ALL
32 in DVD
video audio sul servizio mandato in onda da TG SKY24). Ma nulla
mai era stato né ipotizzato né criminalmente introdotto prima, a
riguardo di tali inventati disturbi “di corredo”. La nostra
esperienza mutuata dall' analisi delle vicende intende ora mettere
in risalto il carattere dinamico a ambulante dei vari targets
giustapposti ed adattati fase per fase al fine perseguito secondo il
momento e l'oggetto di “attenzionamento”. E non possiamo che
limitarci a dire il
dott. Ferraro NON ha alcuno degli indizi diagnostico sintomatici
che consentano anche solo di ipotizzare il collegamento della sua
persona ad un disturbo “narcisistico” nel senso tecnico
psicologico. Lo rivelano ben tre intere consulenze. E' poi persona
determinata seria serena e dotata di capacità di distacco e
critica, altro che ossessivo, e questo la ha dimostrato non solo in
quattro anni di pubblica attività (riscontrabile e pubblica) ma
soprattutto restando fermo e sano dinanzi ad attacchi che avrebbero
distrutto chiunque. Sopravvalutandolo e gestendone la tentata
distruzione lo hanno anche un po' sottovalutato. Comunque si
richiamano qui le varie relazioni dettagliate in atti e
certificazioni non di parte, ma dalla parte della verità unitaria
che emerge da tutto il quadro, se effettivamente vagliato ed
analizzato secondo canoni di ragionevolezza e buona fede.
E.
Rientra ora dalla porta principale la precisa indicazione dello stato
ottimale di salute ed attestazione delle caratteristiche e doti del
dott. Ferraro questa volta come “indice integrativo” o prova a
supporto della artefazione della consulenza del dott. Cantelmi e come
attestazione del vero reale e “credibile” e non di una verità
“artificiale”.
Il
consulente che non avesse dovuto/voluto sostenere la tesi
preconfezionata, era quindi nella necessità di valutare il
contenuto inequivoco di ben tre consulenze e due principali
certificazioni e molte altre collegate, come lo sarebbe stato il TAR
all'esito del doveroso percorso che ha dimostrato, più che svelato
(si tratta di atti e documenti noti dal 2012), la totale
artefazione travisamento e preordinazione di falsi presupposti e
dati.
Richiamiamo
per rinvio qui le iniziali considerazioni di PARTE PRIMA E SECONDA
del presente appello e riportiamo di seguito solo
le conclusioni a cui giunge l'autorevole pluricattedratico prof.
Camerini, segnalando ancora che queste sono il frutto di una reale
frequentazione attestata in varie certificazioni e
che il dott. Tonino Cantelmi ha camuffato
e manipolato anche questa circostanza ed il
perchè non può non apparire evidente al
giudicante:
“
Nel
corso dell'ultimo anno ho mantenuto periodici costanti contatti con
il dott. Paolo Ferraro, la cui condizione è stata oggetto di mie
precedenti relazioni. Gli incontri si sono rivolti ad un
approfondimento delle dinamiche emotive connesse alle vicende
personali in cui è stato coinvolto. Il dott. Ferraro presenta un
funzionamento psicologico armonico e tale da non incidere sulle
modalità di adattamento all'ambiente, nonché immune da
problematiche che incidono sulla qualità del processo secondario,
dell'esame di realtà e del giudizio.”
F.
UN PASSAGGIO ERRONEO CAGIONATO DA UNA IMPRECISA E BIVALENTE
ESPRESSIONE ED ARGOMENTAZIONE DEL RICORSO INTRODOTTO IN PRIMO GRADO.
Prima
di proseguire e concludere sulla portata della istruzione in questo
non ordinario processo e sulle censure in sintesi finale enucleate ed
indicate chiaramente, occorre affrontare una questione che emerge a
cavallo tra fatto e vaglio, ambigua se non espressamente sciolta.
Immette
il Tar nella sentenza di primo grado questa argomentazione:
“Sostiene
il ricorrente che il disturbo psichico dal quale è affetto (n.d.r.
Il dott. Paolo Ferraro non
ha mai asserito di essere affetto da alcun disturbo
e non lo è e se questo si è voluto far dire od intendere è
erroneo), non gli impedirebbe di svolgere al meglio la propria
attività lavorativa, estrinsecandosi esclusivamente nell’ambito
affettivo e familiare, secondo quanto rilevato dal consulente di
parte per il quale il soggetto tende a racchiudere e ad incistare
tali problematiche in un ambito relativo ai rapporti personali ed
affettivi conservando equilibrio ed autonomia nell’ambito delle
proprie funzioni lavorative, e come
pure riferito da alcuni magistrati, colleghi di lavoro,
(n.d.r.
non di colleghi si trattava ma di alcuni
semidirettivi
legati bene al Procuratore Capo)
ascoltati nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla competente
Commissione del CSM”.
Aldilà
del già trattato tema della natura e patente falsità delle
dichiarazioni di “alcuni”
aggiunti della Procura di Roma, sembra invece utile argomentare qui
ripartendo dalla notazione utile che il Procuratore di Roma Giovanni
Ferrara denunciato per i fatti del 2008 e 2009 dal dott. Paolo
Ferraro emette un “giudizio valutativo” in danno identico al
passaggio contenuto della consulenza del “ben
noto”
psichiatra e criminologo Francesco Bruno. D'altronde è evidente
che dopo che nel 2010 era stata ristabilita la verità sulle capacità
e professionalità del dott. Ferraro si doveva infilare un altro
pertugio. Proprio quello artificialmente
costruito e che appare ex ante disegnato
in tutti i dichiaranti che sapevano cosa si stava combinando.
Non
sarà chiaro a codesto collegio ma il dott. Ferraro in varie
conferenze e scritti pubblici dichiarò che si era avvalso di un
personaggio noto e non solo in senso stretto, professionalmente, da
lui sospettato di appartenere alla stessa area di coloro che avevano
agito in suo danno, per tentare di capir meglio cosa si muovesse nel
paese e come ci si muovesse in suo danno. Mentre quanto detto sulla
pressochè totale inesistenza di rapporti familiari e frequentazioni
con il fratello ricco avvocato di Parioli, ed il padre ex funzionario
del Ministero degli Interni con incarichi ed attività passate non
note al dott. Paolo Ferraro, rivela che il
curioso argomento “ rapporti pseudo mevrotici” con una parentela
non esistente e non considerata,
aveva indotto immediatamente il dott. Ferraro a capire cosa e
soprattutto come si muoveva. Ciò è stato possibile grazie alla
investigazione attenta ed al sacrificio consapevole e determinato
del dott. Paolo Ferraro.
Certo
appare evidente che nel ricorso. pur congegnato e argomentato con
modalità e finalità limitate ad un profilo logico valutativo, , si
introduce una argomentazione binaria che potenzialmente avrebbe
potuto creare le condizioni della introduzione di un equivoco
concettuale.
Rifletta
però ora il giudicante. come d'uopo e come gli è congegnale,
sulla sfera di accertamento logico e di verifica di pertinenza, e
sulla esistenza di dinamiche congegnate e convergenti, e
semplicemente si spalancherà una porta, forse già aperta per altre
conoscenze, sui rapporti tra il mondo giuridico professionale, una
certa psichiatria ed une certo mondo giudiziario e sulle
interrelazioni con mondi istituzionali e militari. del resto ormai
rese note.
L'assunto
che parte dal confronto tra due tesi entrambe infondate e
contraddette dai fatti è comunque quindi una operazione logica
destinata ad essere pretermessa senza esitazioni. D'altronde, solo
secondo logica,
se il dott. Ferraro non aveva rapporti per scelta di “autotutela”
della sua immagine e ruolo, con i detti familiari, convivente con
compagna da molto tempo ( e
circostanza
premeditatamente nascosta da tutti)
da che cosa aveva tratto la “illazione”
“scientifica” il prof. Francesco Bruno da sempre intraneo al
mondo dei servizi e nazionale ed internazionale collegato ?!
L'argomentazione
introdotta nel ricorso e ripresa dal TAR forzava un pertugio che
celava (male) una PROGRAMMATICA
TRAPPOLA
studiata a tavolino data la insindacabile qualità professionale e
del lavoro del dott. Paolo Ferraro.
IN
bonis interpretata la suggestione logica introduceva già nel ricorso
il tema
della impossibilità logica di far convergere una questione ipotetica
interpersonale nell'alveo dell'equilibrato esercizio della attività
professionale,
così introducendo il tema/denuncia di un disequilibrio virtuale e
surrettizio e di una inettitudine potenziale disegnata col compasso
di falsi dati e denigrazioni orchestrate. Vagliata con buon senso
era dissertazione virtuale meno utile, perchè si muoveva assumendo a
fini argomentativi un dato in radice falso e viziato.
Ma
sempre vagliata con buon senso essa poteva essere “necessariamente”
interpretata così: da quando in qua nei confronti di un
magistrato ottimo si usano tali argomenti per dedurne non un giudizio
su una ipotetica particolare vicenda o profilo ma per arrivare alla
legge del contrappasso applicata a chi era da sempre “oggetto di
invidie” o di uno scontro istituzionale particolare ?! ( Si
richiama qui espressamente un noto articolo paginone in cui il dott.
Paolo Ferraro denunciò su quotidiano una pericolosa deriva di une
certo apparato in Magistratura Democratica
(ALL
33)
un articolo che è “cartina al tornasole”, intermedia: una
ulteriore chiave di lettura e spiegazione di molte vicende già
radicate nei primi anni novanta e del perchè del suo venir
“inseguito” sotterraneamente e da “lontano tempo”, come in
effetti è.
V.
FATTI NUOVI E/O NOTORI, PROVE PUBBLICAMENTE FORNITE DAL DOTT.
FERRARO, IL PRINCIPIO DISPOSITIVO E IL PRINCIPIO ACQUISITIVO,
L'ONERE PROBATORIO E IL DOVERE DI ACCERTAMENTO DINANZI AL COMPLESSO
DELLE CENSURE SUL TRAVISAMENTO DEI FATTI E SULLO SVIAMENTO DEL POTERE
.
Codesto
collegio del Consiglio di Stato non ha dinanzi a sé il fumus ma la
ragionevole certezza di una attività finalizzata alla persecuzione
ed eliminazione del dott. Ferraro. Una paranoia?! No. UN dato
storicamente coerente con attività coperte e disvelato con
attenzione a “riscontri” notori e prove dirette che sarebbero e
sono insormontabili, ma che se pure avessero solo valore indiziario
grave su un piano più generale smontano una intera
ingegnerizzazione di un quadro personale fatta con pezzi artefatti e
costruiti.
E
a titolo di ennesimo mero ennesimo esempio. agli atti del CSM,
all'attenzione del consulente e poi agli atti del TAR il diario
manoscritto di Gino Ferraro ( già funzionario del Ministero
dell'Interno cavaliere e ben altro) che confessa ed indica la
organizzazione del tutto a partire dal dicembre 2008 e svela il ruoli
dell'altro grande coinvolto rimasto nell'ombra il dott. Luigi
Cancrini che organizzò il blitz e “lo
cercava”
sin dal dicembre 2008, poi “surgelato” dalla perizia fonica del
gennaio 2009 depositata dal dott. Ferraro sul ciò che emergeva
dalla sola prima piccola porzione delle registrazioni della
Cecchignola (ALL
34
stralcio dal diario manoscritto e documento(lettera di analisi e
contestazione dei fatti sottesi).
Ma
in
questa sede si deve poter giudicare
solo se
il dott. Paolo Ferraro
che ha in quattro anni con nessuno strumento di profonda
investigazione, disvelato una realtà con prove dirette e pubbliche e
tramite un lavoro unico nel suo genere, possa
essere “inetto al lavoro di magistrato”.
Che tutto converga univocamente a disegnare una attività concertata
di distruzione programmata con metodologie e secondo protocolli
fatti emergere è come dire “un accidente”. Lo rimanga. Eppure
è un fatto o dato di pubblico dominio (poca conta se poche
trasmissioni e pochi servizi sono filtrati nel circuito generalista,
che sarebbe stato assurdo il contrario).
A
supporto della necessaria prova delle integrali falsificazioni,
manipolazioni, distorsioni già esistevano analizzati secondo logica
quasi tutti dati acquisiti sin dai tempi e negli atti della procedura
del CSM. Occorre ora
per la prima volta solo valutarli,
ponendo riparo ad una ”lacuna” che si appalesa cratere, certo
alla luce delle censure debitamente precisate, ma tutto era già
introdotto, segnalato ed inquadrabile “sintomaticamente”.
E
qui affrontiamo ex professo le due questioni in titolo, la prima
che attiene alla valutazione di fatti nuovi ma notori.
La
totalità dei documenti ed indicazioni in essi contenute, facevano
giù parte del materiale cognitivo cui estendere il vaglio
probatorio, e il TAR godeva poi di un
potere dovere di acquisizione di prove
che veniva vieppiù suggerito dalla gravità della vicenda.
I
ricorsi
e le memorie collegate che hanno trattato in sede processuale
amministrativa le vicende con la vasta documentazione annessa
dovevano essere acquisiti ex officio,
e da essi si ricavava altro impulso di analisi e prova,
semmai ve ne fosse bisogno.
La
memoria
integrativa, depositata a suo tempo in primo grado con gli allegati,
indicava già tutti gli elementi valutativi, che oggi siamo stati
nuovamente costretti a mettere in dettagliata e sintetica rassegna
(molte altre considerazioni erano già in realtà contenute nella
memoria integrativa di primo grado ed altre le abbiamo affidate
fiduciosi alla giustizia, amministrativa) affinchè
non venga eluso il tema unico di fondo dell'accertamento storico
della verità, al fine di rendere conforme il più possibile ma
necessariamente ad esso, l'accertamento e la delibazione processuale:
ad una realtà artificialmente creata e falsamente edificata e/o
travisata deve poter corrispondere secondo censura globale un
processo che ripristini il vaglio sulla e della realtà. Il
giudicante amministrativo investito della grave questione del totale
travisamento e uso illegittimo di potere concorre al
costituzionale e legittimo esercizio di un potere fondamentale dello
Stato, e non può che farlo serenamente e con l'indipendente
consapevolezza istituzionale che gli è propria.
Vi
sono poi nuovi documenti e prove depositati in DVD a parte,
essenzialmente registrazioni
audio già
pubblicate e poi le note illustrative di accompagnamento. Ne
chiediamo vaglio in quanto pubblici, notori, di certa determinazione
dei presenti che parlando svelano, e pertinenti tutti, come si è
ormai chiarito.
Giurisprudenza
pacifica della Cassazione che non ci permettiamo di elencare qui
didascalicamente a questo autorevole collegio, qualifica tali
produzioni come produzioni documentali destinate al vaglio, così
come i documenti ordinari digitalizzati, da cartacei.
Concludiamo
quindi sul piano istruttorio, per :
A.
la totale acquisizione con provvedimento ad hoc dei materiali
introdotti nel fascicolo processuale di primo grado ed altresì nei
fascicoli della fase cautelare;
B.
la massima estensione dei poteri acquisitivi e di vaglio attesa la
delicatezza e gravità della vicenda sottoposta alla attenzione;
C.
la emissione di provvedimento cautelare urgente idoneo ad elidere le
gravissime e irreparabili conseguenze della delibera di dispensa dal
servizio nelle more del processo, del dott. Paolo Ferraro, privo
degli introiti che sarebbero stati legittimamente destinati alla
gestione di vita figli e convivente sin dalla data di notifica del
provvedimento di dispensa ( 6 febbraio 2013).
Non
mancano né mancheranno le cautele “in servizio”.
Sarà
cura del dott. Paolo Ferraro sia rientrare con tutti e due i piedi
nella stretta e sempre accettata scarpa deontologica, sgombrando il
campo, e, ci
si perdoni la battuta, sia “fare meno danni possibili” da eccesso
di attitudine ( che è poi il vero tema all'orizzonte e alle spalle).
Appare
appena il caso di osservare che la condotta deontologica del dott.
Ferraro è stata sempre specchiata sinanche sul piano della
riservatezza delle indagini e i suoi rapporti con la stampa, sempre
solo autorizzati e delegati lo testimoniano.
Ciò che è accaduto dal 18 giugno 2011 e dall'immediato
smantellamento di ufficio e ruolo di procedimenti ( “Carthago
delenda est”) non è ascrivibile o imptabile a chi si difende da
una vera e propria macchinazione resa EVIDENTE.
VI.
LE CENSURE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, A PARTIRE DALLA DELIBERA DI
DISPENSA E DALLA “CONSULENZA” INCORPORATE NELLA MOTIVAZIONE DI
PRIMO GRADO
A.
LA ELUSIONE DI TUTTE LE INDICAZIONI SULLA FALSIFICAZIONE
MANIPOLAZIONE TRAVISAMENTO INTEGRALE DI TUTTI I DATI POSTI A FALSO
FONDAMENTO ANCHE DELLA CONSULENZA TECNICA
Deve
premettersi che con la memoria integrativa in corso di causa, qui
nuovamente allegata e
relativa documentazione prodotta (
ALL 02 B) il
ricorrente aveva specificato e sollevato vari concreti profili di
censura procedimentale tutti attinenti alla totale manipolazione dei
fatti, al loro integrale travisamento ed alla creazione di fatti e
dati completamente artefatti ed inventati. Ma quel che conta, è che
le censure sollevate non si riferivano a fasi intranee o valutazioni
intranee solo, ma puntualmente a
ciascun passaggio del provvedimento di dispensa definitivo adottato:
“TRAVISAMENTO E FALSA VALUTAZIONE DI FATTI E DATI: UN MOSAICO
COSTITUENTE REATO CON TASSELLI COSTITUITI DA FALSI IDEOLOGICI POSTI A
PRESUPPOSTO DEL GRAVE SVIAMENTO DI POTERE
A. TRAVISAMENTI,
CREAZIONE APPOSITA DI FATTI INESISTENTI ED OCCULTAMENTO DI FATTI VERI
per creare la falsa immagine di una VITA “artificiale” ed
“inesistente” del Dott. Ferraro. VIZI SINTOMATICI DEL RADICALE E
PREORDINATO SVIAMENTO DI POTERE (indotto o concordato)
A)
“La risalenza” di lamentate
“manifestazioni patologiche”, i “ricoveri” e gli “intrecci
familiari”
Il provvedimento del CSM
esordisce con la espressione “risalenza di lamentate
manifestazioni patologiche”, e richiama nel corpo del
provvedimento le asserzioni sul punto del CT Dott. Tonino Cantelmi:
“In particolare è apparso illuminante per la comprensione
del percorso di vita segnato dalla patologia psicologica del Dott.
Ferraro, seguire la analisi dei dati anamnestici,
che riproducono i precedenti ricoveri subiti dal Magistrato e ne
tracciano storicamente le problematiche psicologiche intrecciate con
quelle di ordine familiare, dando atto anche della
loro risalenza e dell'attuale evoluzione”.
Nel corpo del
provvedimento si fa riferimento a “ricoveri“ e
addirittura a “precedenti ricoveri”: circostanza
assolutamente FALSA!; il Dott. Ferraro non ha mai subito “ricoveri”,
fatta eccezione per quello conseguente al sequestro di persona ordito
in suo danno in data 21 maggio 2009, meglio spiegato nella memoria
prodotta nel procedimento per divorzio (all. 22) ed ai memoriali a
loro volta alla stessa allegati.
Nella “ANAMNESI”
introduttiva della cartella clinica (all. 21) dell'Ospedale
Sant'Andrea (luogo ove si portò a compimento il sequestro di
persona iniziato a casa del Dott. Ferraro ed oggetto della
denuncia penale e MEMORIALE agli atti del CSM (neanche
menzionati da quest’ultimo, sebbene ritualmente prodotti nel
corso del procedimento dal Dott. Ferraro) si legge, e riferita a
dichiarazioni del fratello e della sorella del Dott. Ferraro, una
sequenza di dichiarazioni interamente false o falsificate, che
solo a caso estraiamo dal florilegio: “nasce il primo figlio da
lui non tanto desiderato e voluto, cui segue un periodo di
deflessione morale. Vince poi il concorso come dirigente delle
ferrovie dello Stato” ed ancora “inizia a lavorare a Terni
dove avrà frequenti conflitti con il cancelliere, da cui... si
sentiva perseguitato” (!!!!) ed ancora “nel '93
avviene la separazione dalla prima moglie cui segue un delirio di
gelosia in cui il paz accusa la moglie di aver fatto dei servizi
pornografici e di aver ricevuto regali sospetti” (!!!!) “nel
2002 il paziente dice di aver riconosciuto la ex moglie su INTERNET
in atti di prostituzione ed attraversa un periodo in cui spende molto
(?!?!?!) e dorme meno di 3 4 ore a notte
(?!?!?!); “Lei – ndr la seconda
moglie – lo caccia di casa e lui la denuncia per ninfomania
(!!!???) apportando come prove dei filmini dove la
moglie lo tradiva ed usando la polizia giudiziaria per indagare sulla
moglie ( !!!??? ) “Nel 2006 cerca casa tentando di tornare
insieme alla seconda moglie (!!!???) ed attraversa un
periodo di forte deflessione dell'umore (!!!???)”.
Tutto quanto indicato
sopra è integralmente FALSO, costruito ed INVENTATO, ovvero
manipolato ad arte, per poter costruire un pilastro
del sillogismo utilizzato prima per tenerlo in condizioni di
ricatto al momento in cui si dovette confrontare con il SEQUESTRO di
PERSONA ordito, e poi per poter “supportare” la falsa
perizia del Dott. Cantelmi, che indica come “ illuminanti”
fatti integralmente inventati, ma costruiti sapientemente.
Ora la prova della non
esistenza di fatti integralmente inventati è “diabolica”, ma
agevole nel caso di specie.
I FATTI VERI, NOTORI,
sono i seguenti.
Nel marzo 1983 il Dott.
Ferraro vince ai primi posti il concorso in magistratura e
poi nascerà ad Aprile il figlio Francesco (voluto);
passerà anni di vita alacre e serena, immerso in una nuova
esperienza positiva e verrà riconosciuto per qualità, vitalità e
caratteristiche positive in tutti gli ambienti ma con pareri
inorgoglienti nell'ambiente della Magistratura.
Pretore a TERNI dal 1985
al 1987, NON avrà “screzi” né si sentirà “perseguitato”
dal Cancelliere di Terni, la cui unilaterale condotta aggressiva,
stigmatizzata dal Pretore dirigente, risultò “poi” dovuta a
motivi (ebbene sì!, ancora una volta) di “gelosia personale”,
atteso il “consenso” che il Dott. Ferraro riscuoteva
nell'orticello sentito proprio dall'anziano ma “vispo” dirigente
che si sentiva “insidiato” (!).
Ha avuto altri due figli
dalla prima moglie; Fabrizio, nato nel 1986, e Federica, nata nel
1990.
Si separerà dalla prima
moglie nel 1993, e vivrà sereno la sua esperienza di single; tempo
dopo ricadrà la sua scelta di costruzione di una nuova famiglia su
Silvia Canali. Nel 1999 nasceva la figlia Elena; nel 2002 nasceva la
seconda figlia avuta dalla Sig.ra Canali, Gaia.
Nel 2006 si accorgerà
dello stato mentale e delle modalità di vita della seconda moglie,
ma si limiterà a conferire apposito incarico ad agenzia
investigativa (l’Agenzia Investigativa Tony Ponzi; cfr.
documentazione allegata alla memoria prodotta sub 22) per capire la
portata dello stato e delle ragioni della condotta di vita della
Canali, che dinanzi a due Relazioni investigative di agenzia
autorizzata, che confermavano una sua incredibile relazione con un
gigolò ed attore hard porno rumeno (cfr. documentazione allegata
alla memoria depositata nell’ambito del procedimento per divorzio,
sub 22), proseguirà in una condotta malata abbandonando le figlie
ed aggredendolo fisicamente (cfr. id.). Relazioni
investigative con dati video ed Esposto per
aggressione depositati agli
atti del CSM, per svelare ruolo ed orditi della moglie
separata, legata ad ambienti “influenti”.
Nel 2006, appena
separato, andrà in vacanza col camper per un mese e dieci
giorni e tornato troverà immediatamente casa in affitto, e
ovviamente vivrà una vita più che serena, per essersi liberato dal
grave errore di una donna disturbata e pericolosa, a lui presentata
in ambiente “giudiziario” (era stata assegnata nel 1995
all’Ufficio del Dott. Ferraro come praticante V.P.O. – Vice
Procuratore Onorario). Persino la circostanza di una compagna che lo
ha frequentato dal settembre 2006 all'aprile 2007 viene nascosta, ma
era ben nota.
Nel novembre 2008, nelle
circostanze analiticamente esposte in MEMORIALE di pubblico dominio
(cfr. memoria sub 22 e relativi allegati), scoprirà le attività di
un coagulo di militari donne e bambini oggi note per esserne stata
propalata la analisi, gli audio, il ruolo e la forma delle attività
consumata e da lui casualmente scoperta in forma verificabile e
verificata.
E la attività di
accerchiamento OGGETTO DI DENUNCIA PENALE, partirà come indicata
descritta e provata , dall'interno del particolare ambiente della
Procura legato a doppio filo con lo psichiatra Luigi Cancrini. Tutto
oggetto di documenti prove e persino di un diario del padre,
anche questo di pubblico dominio e DEPOSITATO In
stralcio al CSM.
UNA CONSULENZA
IDEOLOGICAMENTE FALSA, per induzione o per concorso, assumendo
come veri percorsi e dati artefatti, secondo luogo comune, traccia
quindi una identità inesistente.
Le cause e le ragioni di
tale abominio stanno nella portata e nella natura delle denuncia e
dei fatti scoperti e delle connessioni e coperture che sono emerse a
seguito della denuncia PENALE DEL TUTTO da parte del Dott.
Ferraro.
Per quanto riguarda la
permanenza coartata del Dott. Ferraro presso l'Ospedale
Sant'Andrea, parlano per lui i TEST espletati all'epoca con
indicazione dei risultati: lievissimo stato di stress (e vorremmo
ben vedere!), e NULLA ALTRO!!!!!!.
Nessun “intreccio”,
nessuna manifestazione patologica; ma una attività che manipola e
travisa fatti e circostanze.
Dal 2010 il Dott.
Ferraro vive con la compagna convivente Dott.ssa Patrizia Eugenia
Fojani, autrice di decine di esposti e dichiarazioni a tutela
sua, della verità e del Dott. Ferraro (all. 22 & C.) indirizzati
a tutte le persone “coinvolte” e svariate persone ed Avvocati
effettuano dichiarazioni, inviano lettere e fax e testimoniano
l'ordito in danno del Dott. Ferraro.
Tutto nascosto
volutamente immancabilmente dal Csm e dal consulente Cantelmi,
perché la persona del Dott. Ferraro doveva essere rinchiusa nel
prototipo FALSO architettato a tavolino.
Le certificazioni e
relazioni sul Dott. Ferraro già indicate in ricorso, come a loro
volta pretermesse, non considerate ed occultate (ivi compresa la
certificazione pubblica clamorosa della ASL RM E, prodotta in
allegato sub 15) completano il quadro, UNIVOCO, che emerge.
Immaginiamo lo stupore di
codesto Tribunale, che se ne potrà dare ragione valutando come
elemento e sintomo cosa e come abbia denunciato il Dott. Ferraro
pubblicamente in almeno sessanta tra interviste e conferenze tutte
documentate (DVD allegati all'esposto memoria del 9 ottobre 2012 e a
quello de 3 novembre 2012, sub 19 e sub 20).
B) TRAVISAMENTO E
MANCATA VALUTAZIONE DI FATTI E DATI AGLI ATTI DEL CSM inerenti le
vicende emerse circa il sequestro originario e le pressioni ed
interferenze che hanno accompagnato gli illeciti patiti dal Dott.
Ferraro.
Ovviamente il CSM nel
richiamare il procedimento e provvedimento conclusivo della procedura
n. 479/2011 non cita nemmeno (ed ha occultato così
preventivamente) la richiesta
di riapertura del medesimo procedimento per dispensa, depositata dal
Dott. Ferraro prima ancora della conoscenza e notifica del nuovo e
terzo procedimento riavviato.
In tale richiesta agli
atti veniva esplicitamente richiesta la archiviazione per diverso
motivo del pregresso procedimento 479/2011.
In allegato già
allora (ma il tutto è stato nuovamente depositato il 9
ottobre 2012: all. 19) un documento sottoscritto dai due
professionisti appresso citati e indirizzato alla Procura Generale
presso la Corte di Appello di Roma.
Da esso emergono le
ammissioni gravi del Dott. Paolo Girardi (persona e medico
psichiatra dell’Ospedale S. Andrea, coinvolto nelle vicende del
2009) che nel dicembre 2010 chiedeva aiuto agli Avvocati Gian
Antonio Minghelli e Domenico Dellomonaco, ammettendo che nello
scenario e nell'ordito che concerneva le vicende del Dott. Ferraro,
vi erano persone definite senza possibilità di equivoco “gruppi
occulti” e “persone pericolose” che
avevano posto in essere attività ed effettuato pressioni, e poi
invocava una denuncia dei fatti precisando che avrebbe fatto piacere
anche a lui (ma a lui nessuno ha comminato una “dispensa dal
servizio”!), infine emerge che in seguito, nel gennaio 2011, il
Dott. Girardi aveva ricevuto una telefonata da una persona
qualificatasi come Magistrato dell'ufficio della Procura di Roma,
che aveva detto che il Dott. Ferraro faceva “errori o sbagli sul
lavoro” (!).
Clamorosa e grave anche
questa circostanza per natura, iniziativa, modalità e contenuti. Ma
essenzialmente indicativa di ciò che si è mosso contro il Dott.
Ferraro.
“ Errori o sbagli”
smentiti per tabulas e già direttamente sia dal Procuratore
della Repubblica di Roma nel luglio 2010 (cfr. dichiarazioni del
medesimo riportate nella delibera di archiviazione del 22 luglio
2010, allegata sub 9) e poi sia da questi che da alcuni Aggiunti
sentiti nel maggio/giugno 2011 dal CSM (cfr. all. 7).
Su questo si è già
abbondantemente argomentato nel ricorso introduttivo.
Ma agli atti del CSM in
apposito DVD sono state riversate anche le registrazioni
dell'incontro con il Dott. Girardi ( DVD e memoria del 9 ottobre
2012 con allegato faldone di documenti, ALL 19) che confermano a viva
voce dello stesso, la incredibile iniziativa artatamente falsa.
Ovviamente il CSM,
taciuto il tutto, addirittura non ha nemmeno indicato il deposito
della imponente dose di prove documentali e digitali, nonostante
l'avvenuto rituale deposito in data 9 ottobre 2012 e la successiva
nota anche essa depositata ritualmente in data 11 ottobre 2012 (all.
19).
E' questo un profilo
di omessa valutazione di elementi precisi e di argomentazioni e
documenti depositati, che indicano quantomeno una orchestrazione
e pressione, oltre che un deliberato “travisamento” dei
fatti.
E alla P.A. od al C.S.M.
è consentito ciò, in un caso poi così “delicato”????!?
C) MANCATA VALUTAZIONE
DELLA FALSE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE DUE NOTE DELLA PROCURA DI
ROMA e SEGNATAMENTE NELLA NOTA IN DATA 2 settembre 2009 e nella NOTA
in data 12 gennaio 2011 richiamata nella delibera del CSM tramite
richiamo alle pregresse “procedure” per dispensa.
Due sono i precedenti
provvedimenti di archiviazione inerenti due richieste di avvio della
procedura dispensa dal servizio del dott. Paolo Ferraro
(all. 8 e 9).
Entrambi “stimolati”
tramite due note della Procura della Repubblica nelle quali vengono
riportati, come veri o come ipotesi di fatti plausibili, fatti
FALSI.
Il tutto smentito
mediante copiosa documentazione depositata occultata o non valutata .
1. Nella indicata prima
nota del 2009, si legge una falsità multipla, illogica e clamorosa
“ Si potrebbe ipotizzare cha la rottura del rapporto con la Ragucci
abbia inciso in modo profondo nell'animo del collega” (!).
Sulla medesima falsariga proseguirà il denunciato Nello Rossi che,
sentito dinanzi al CSM, reitererà per ben due volte il richiamo
alla chiave di manipolazione “preadottata” e congegnata.
Nel novembre 2008 il
Dott. Ferraro denunciò solo quello che si arguiva dalla
registrazione COPIA
DI TUTTI GLI SMS E MAIL (IN DVD denuncia alla Procura di Perugia;
cfr. documento sub 22 e allegati); intercettazione depositata in
Procura (cfr. allegati al memoriale, 22 e ss., anche questi
depositati al CSM) e si “dovette” necessariamente allontanare
dalla Cecchignola, per salvaguardare la sua sicurezza ed immagine,
vista la gravità dei fatti appresi.
Agli atti del CSM vi sono
inoltre, sempre depositati: MEMORIALE, che nel capitolo V paragrafo B
smentisce in radice la circostanza sopra richiamata; sms intercorsi
con la donna, che rivelano che il Dott. Paolo Ferraro tentava,
standole vicino, di sottrarla dalla pericolosa e grave situazione in
cui lei ed il figlio si trovavano, e che così fece sino al maggio
2009. Vi è insomma sia la prova certa che il rapporto non fu
“interrotto”, e solo per tentare di tutelare donna e bambino
e la prova del pari certa del terrore manifestato dalla donna
sentendo gli audio stralciati e verificando le trascrizioni,
addirittura elaborate in parte da apposito consulente fonico
del dott. Ferraro (cfr. all. 22 e ss., alcuni sms e mail a campione,
nel DVD trasmesso alla Procura di Perugia).
Non solo; ma del
contenuto della mail, degli stralci audio e di cosa emergesse
dall'ascolto di questi e del continuo aggiornamento di tutto, ma
anche del persistere della assistenza e relazione funzionale a
questa, fu messo a parte, incautamente ed ingenuamente, il
Procuratore di Roma, che pure ha nel giugno e poi nel settembre 2009
ha dichiarato ed affermato quanto sopra, in patente accordo con Nello
Rossi e Stefano Pesci.
A fronte di tutto questo
e di molto altro questi ultimi ed il CSM hanno continuato nella
pantomima di “fisime” o di “patologia” del
Dott. Ferraro. Tutto questo ha una sola possibile spiegazione,
contrapposta ad una falsa verità costruita.
D) IL TRAVISAMENTO e
la invenzione delle CONDOTTE ANOMALE “ in servizio” del Dott.
Ferraro. OMESSA VALUTAZIONE CRITICA DELLE DICHIARAZIONI
MANIPOLATORIE E FALSE RESE NELL'AUDIZIONE DAI MAGISTRATI AGGIUNTI E
PROCURATORE DI ROMA il 9 giugno 2011 ALLA LUCE DELLA CORPOSA
DOCUMENTAZIONE RIVERSATA IN ATTI
Ci limitiamo ad
osservare quanto segue, documentato in atti depositati, per
consentire la valutazione della parte motiva del provvedimento
impugnato che richiama “dichiarazioni” di magistrati.
Difatti il CSM
nell'impugnato provvedimento testualmente riporta e adotta a
fondamento delle argomentazioni e motivazioni : “
E' stata depositata in
atti il 9 Ottobre 2012, e ridepositata con nota dell'11 ottobre 2012
(all. 19), tra l'altro, corposa denuncia presso la Procura di Perugia
(MEMORIALE
depositato insieme a denuncia e DVD dati presso la Procura di Perugia
il 7 marzo 2011).
Nel MEMORIALE fatti
gravi, coinvolgenti militari e donne e bambini della Cecchignola ed
un sequestro di persona orchestrato e altri fatti in danno del Dott.
Ferraro vengono esplicitamente fatti oggetto di prova tra l'altro
diretta (deposito audio e registrazioni ambientali oggi note in tutto
il paese) indicando fatti cognomi, nomi, circostanze, indizi, indizi
gravi, prove dirette, prove indirette (22 e ss.).
Ci limitiamo a chiedere
al collegio coma possano essere “criptici” i
discorsi di chi indicava già allora nomi e cognomi, realtà
oggetto di denuncia e prove audio e documentali.
Non solo.
il CSM nel provvedimento
fa riferimento ad alcuni brevissimi colloqui privati, del tutto
estemporanei, occasionalmente intercorsi tra il Dott. Ferraro ed
alcuni suoi colleghi, che nulla hanno a che vedere con lo svolgimento
dell’attivita’ lavorativa dell’odierno ricorrente, e che
certamente non possono essere posti a fondamento di una valutazione
di non idoneit° allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie
mansioni, e men che meno di inettitudine (!!!!); peraltro, come già
ampiamente rilevato nel ricorso introduttivo, gli stessi colleghi del
Dott. Ferraro, alla esplicita richiesta se fossero a conoscenza di
lamentele relative allo svolgimento dell’attività lavorativa del
Dott. Ferraro, hanno tutti categoricamente escluso che ve ne fossero.
invero lo stesso
Procuratore capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, in data 9 luglio
2010 ebbe a dire del Dott. Ferraro: “il
Dott. Paolo Ferraro è un Magistrato preparato, attento, scrupoloso,
molto
affidabile.
Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo ed ha esaurito sempre
bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e
del 2010 che sono il periodo che interessa; insomma, lui lavora bene,
esaurisce quello che gli si manda, e di lamentele, personalmente, non
ne ho. Dopo un periodo di assenza per malattia è stato sempre
presente in Ufficio, ha voluto continuare a fare i turni, le
supplenze, le udienze; non è esonerato da niente”.
E tale descrizione del
Dott. Ferraro e del suo operato descrive per difetto quelli che sono
stati l’impegno, la dedizione al lavoro, il valore professionale e,
prima ancora, quello umano del Dott. Paolo Ferraro, nei quasi
trent’anni di servizio in magistratura.
in tale lunghissimo lasso
di tempo, il dott. ferraro non solo non ha mai avuto nessun tipo di
problema, non solo non è mai stato oggetto di lamentele, o peggio di
procedimenti disciplinari, o anche solo di semplici rimproveri, ma ha
viceversa sempre svolto le sue funzioni in maniera eccellente,
impeccabile, e forse a tutt’oggi, ineguagliata.
Si invita codesto
spett.le Tribunale Amministrativo ad esaminare la valutazione
effettuata sul Dott. Ferraro nel periodo 2004 – 2008 (cfr. all. 10,
parere del Consiglio Giudiziario sul Dott. Paolo Ferraro, del
dicembre 2008), ove emergera’ il grande valore umano e
professionale del medesimo, il suo instancabile impegno nella
modernizzazione dell’organizzazione del lavoro della procura, al
quale ha contribuito in maniera determinante; il tutto confluito in
un giudizio ampiamente positivo sul suo conto, espresso dal Consiglio
Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma.
Sotto questo profilo, e’
evidente che si e’ verificato un colossale travisamento dei fatti;
sui fatti travisati, e’ stato costruito un fallace sillogismo da
parte del CSM, inevitabilmente tradottosi in quel “vizio della
funzione” che ha portato ad una decisione errata ed illegittima,
che costituisce oggi motivo di ricorso innanzi all’Autorita’
adita.
Il Collegio non potrà,
anche solo visionati gli atti depositati e i dettagliati memoriali e
denuncia del 7 marzo 2011, che giungere alla UNICA conclusione
possibile, confortato dalle conferenze ed attività di pubblico
dominio espletate sin dal giugno 2011 dal medesimo Dott. Ferraro,
quello che diceva “cose criptiche”, e tutte “documentate” al
medesimo Csm ( ALL DVD ) che ha fatto “orecchie da mercante”.
D'altronde il Dott.
Ferraro, in numerosissime conferenze pubbliche, oltreché negli
esposti memoria del 9 ottobre e 3 novembre 2012, ha dato piena
contezza di fondamenti e portata delle sue originarie indicazioni.
E non si discetta sulla
opinabilità, ma sullo stato (“raffigurato ad arte”) di chi ha
fatto una denuncia coraggiosa, unica ed importante e confortata da
dati “unici”, a quanto consta.
E) LA ARTEFATTA
INFORMATIVA DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI E LA SUA ILLOGICITA' ED
INCOMPATIBILITA' CON QUANTO FATTO OGGETTO DI DENUNCIA DAL DOTT.
FERRARO
Nell'incipit della
motivazione del provvedimento impugnato il CSM richiama la relazione
di servizio in data 29 dicembre 2012 redatta dal M.llo Campi della
compagnia CC di Trastevere.
Tale relazione alla luce
delle prove documentali depositate appare inaccoglibile, come anche
mera argomentazione suggestiva.
Il CSM a fronte di una
dettagliata denuncia che indica sinanche nome e cognome del
personaggio legato ad attività riservate (particolare in realtà del
tutto secondario) ed a fronte di prove audio che stanno facendo
letteralmente il giro del mondo, insiste in una versione
manipolatoria contraddetta da documenti e dati insuperabili.
Certo la telefonata ci
fu: il dott. Ferraro parlò con Massimo Campi , suo (ex) amico
dell'Arma, e gli precisò che aveva dovuto subire le denunciate
rappresaglie per avere denunciato i fatti da lui valutati
ANALITICAMENTE, ma gli indicò nomi persone e altri coinvolti come
da capitolo del MEMORIALE, dal CSM pretermesso.
Cosa si può pretendere
di più per avere la prova logica di chi , come e perché abbia
gestito questa “sporca “ vicenda ?!?!
2. La argomentazione
nel provvedimento del CSM “il dott. FERRARO ritorna “sulla
setta”, appare a dir poco patetica perchè svela, una
preoccupazione per una “ricaduta” affatto psicologica in realtà
per una scelta necessaria e coraggiosa e rivela che è l'oggetto
della denuncia che preme e il rendere inattendibile il prestigioso
denunciante .
F) MANCATA VALUTAZIONE
DELLA GRAVE CONDOTTA DEL CT DOTT . CANTELMI
che straccia una
batteria di test sulla “paranoia “, ricostruisce ( ?!?! ) su
falsi dati anamnestici e con parafrasi apodittiche, e infine
teorizza una identità inesistente del dott. Ferraro.
In atti del CSM la chiara
denuncia del dott. Ferraro e persino la registrazione audio della
condotta grave del prof. Cantelmi, altresì vagliata in punto di
deontologia e correttezza dal dott. Vannucci Marco con apposita
relazione (cfr. DVD allegati).
Elenchiamo.
La completa artefazione
della vita de dott. Ferraro. Il nascondimento della famiglia del
Dott. Ferraro ( dott.ssa Patrizia Foiani e
i di Lei figli affettuosi ) . L'occultamento e mancata
valutazione delle dichiarazioni scritte molteplici di chi vive ogni
giorno da due anni e mezzo con il dott. Ferraro, testimone di decine
di attività di pressione e condotte in danno , e autrice di decine
di esposti scritti e testimonianze scritte . La mancata presa d'atto
del contenuto di certificazioni pubbliche e relazioni varie, il
mancato utilizzo dei TEST persino esistenti nella cartella clinica
dell'Ospedale Sant'Andrea, la mancata valutazione di un intero
faldone di documenti e prove . Gli elementi evidenziati nella Ultima
relazione e controdeduzione separata depositata dal dott. Paolo
Cioni ( ALL 18) . Il Tutto nel quadro generale della vicenda .
Infine
il contrasto clamoroso tra la diagnosi artificiale sul dott. Ferraro
e la sua immagine, realtà quotidiana ed essenza testimoniate
sinanche dal personale che con lui ha diuturnamente lavorato per
decenni (all. 12 e 13). Un caso questo unico e raro per portata delle
omissioni, manipolazione di fatti dati e loro travisamento, per
evidenza dello sviamento della funzione e per coinvolgimento di
alcuni c.d. “parenti” in un contesto già emerso a livello di
opinione pubblica. “
Appare evidente che il
TAR si trova di fronte ad una vicenda procedimentale assurda prima
che gravemente anomala.
Manca la spiegazione
finale, che è invece semplice.
L'inattaccabile zelante e
professionale Paolo Ferraro, la cui indipendenza e storia come
Magistrato non presentano niente altro che allori (morali, prima
ancora che professionali) non consentiva alcun possibile attacco sul
piano della attitudine grande e specifica professionale.
Si è aggirato l'ostacolo
per il fine sviato, ma anche qui non vi erano appigli sufficienti
nella vita del Dott. Ferraro. Non è questa la sede per illustrare
come e con quali modalità si intervenga nelle vite private, quando
la posta in gioco lo necessiti, e siano attori della attività
soggetti e poteri che indicheremmo con la aggettivazione “forti”.
Comunque nel caso di
specie (e vedi sul punto esposti del Dott. Ferraro da ultimo in data
9 ottobre e 3 dicembre 2012, riversati in atti) neanche bastavano
eventuali interferenze e si è dovuto lavorare sulla labile
affettività e compartecipazione di “alcuni parenti “ e creare
anche condotte o atteggiamenti INESISTENTI.
Tornando al metodo più
squisitamente giuridico amministrativo riprendiamo le seguenti
notazioni:
Procedimento e
provvedimenti conclusivi impugnati, si “sorreggono ” , nel caso
di specie, secondo logica autoreferenziale, concatenando l'un con
l'altra asserzioni e sequenze valutative ancorate ad eventi artefatti
e dati, dati “per veri”.
Ogni successiva
asserzione o affermazione convaliderebbe la precedente e ne verrebbe
convalidata secondo una cadenza logica, ci si passi, “maniacale”
e “deliroide”, poiché la inattendibile e pur incongruente
concatenazione logico formale si sostiene altresì su passaggi
tautologici ed arbitrari e su presupposti falsi, correlati a fatti
inventati o artatamente presentati in modo manipolatorio.
L'avvio, proseguimento e
conclusione della procedura per dispensa che prese l'avvio e poi
accelerazione con la sospensiva dal servizio del 14 giugno 2011,
nacque proprio nell'ambito della necessità di delegittimare e
bloccare la denuncia del dott. Ferraro, prendendo le mosse dalla
presa di conoscenza di un MEMORIALE che era in realtà annesso con
altrettanti dettagliati allegati a denuncia penale sporta dal
dott. Ferraro, e dalla sua lucida analisi e denuncia di ciò che era
avvenuto .
Il MEMORIALE,
nascondendone la correlazione a denuncia , fu depositato in copia
stampata della bozza DIGITALE, da uno degli stessi potenziali
indagati nel maggio 2011 venutone a conoscenza, e sentito “in
audizione” dinanzi al CSM, (!) (cfr. Dichiarazioni del dott.
Giovanni Ferrara e deposito contestuale ad opera sua di copia di
MEMORIALE).
Un caso “PARADIGMATICO
“ quindi, a prima vista, ed anche una attività
persecutoria ed illegittima in radice, che richiedono una
sospensiva immediata, del provvedimento impugnato e relativo decreto
di recezione da parte del del Ministro tratto in errore, in ragione
del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato sinanche al
sostentamento economico della parte offesa, privata dello stipendio,
ma anche in ragione del danno arrecato all'immagine dello Stato ed
all'interesse pubblico, venendo sottratto all'attività
giudiziaria un magistrato tanto valente da essere inattaccabile
“proprio “ sul piano lavorativo, e che ben può ma anzi dovrà
prendere sede in ufficio lontano e diverso da quello del reale
conflitto, sub judice , perché si tratta di magistrato già
capolista al Senato in varie regioni e nel Lazio per un partito
politico, alle ultime elezioni, oltrechè
dell'intellettuale che ha realizzato oltre sessanta conferenze di
pubblico domino e innumerevoli attività in un anno e mezzo di
“patologia ex auctoritate deliberata”.
*******************
Ciò
premesso, come anticipato, la difesa del Dott. Paolo Ferraro di
pregia portare all’attenzione della S.V. Ill.ma tutta
la documentazione già depositata innanzi al Consiglio Superiore
della Magistratura,
nel corso del procedimento per dispensa culminato con i provvedimenti
odiernamente impugnati (delibera del C.S.M. prot. P24816/2012 del 6
dicembre 2012; oltre alle precedenti delibere dello stesso organo,
prot. P15420/2011 del 16.06.2011; prot. P21986/2011 del 10.10.2011;
prot. P19594/2012 DELL’11.10.2012), totalmente ignorata dalla
Commissione del C.S.M., tanto che il detto deposito non viene neanche
menzionato in nessuno degli atti adottati e, men che meno, nel
provvedimento finale di dispensa dal servizio.”
Si
trattava dell'ingresso nel reale nel vaglio e di far trattare IL
VISIBILE TRAVISAMENTO OD ARTEFAZIONE INTEGRALE DI TUTTI I DATI E FATTI
.
Il
provvedimento finale del CSM elenca poi puntualmente tutti i
passaggi, che sono in realtà viziati dal più radicale travisamento
facendo perno su una consulenza viziata radicalmente dalle stesse
patologie valutative a monte in modo tale da essere ancor meno
utilizzabile dei falsi dati. E tali punti sono stati per l'ennesima
volta ancor meglio enucleati nelle parti da prima a quinta del
presente ricorso, chiarendo definitivamente quale fosse l'oggetto
“naturale” del processo e le doglianze.
Ripercorriamo
ora in contraddittorio ed a contrario il filo argomentativo della
delibera di dispensa solo in sintesi, sulla scorta delle doglianze e
delle cospicue analisi che derivano dai dati tutti acquisiti al
processo:
- La nota dell'ufficiale di pg che in realtà ricevette una mera telefonata personale è nella formulazione passaggi tenore e linguaggio riferito al dott. Ferraro palesemente inverosimile perchè smentita dal COEVO MEMORIALE SCRITTO DAL DOTT FERRARO e non può rispondere al reale ”soggettivo” del dott. Ferraro come da notazione sopra sub PARTE III A e dettagliata censura integrata in memoria appena riportata sub E);
- L'episodio a monte citato con a riferimento le vicende susseguenti alla scoperta dei fatti della Cecchignola ( quartier civil militare) e le due note del Procuratore di Roma ivi citate sono oggetto delle puntuali ed analitiche smentite con indicazione di dati e fatti oggetto della memoria integrativa nel giudizio amministrativo di primo grado appena riportata sopra, sub B e C, della analitica ricostruzione fornita in MEMORIALE in atti, dei chiarimenti a voce forniti con dettaglio dal dott. Paolo Ferraro e verbalizzati nel corso della sua unica audizione in commissione dinanzi al Csm ( agli atti come documento della procedura) nel corso della quale ha fornito la prova della provenienza elaborazione della memoria difensiva costruita nel 2010 , non solo indicandone la paternità della elaborazione ma fornendo il dettaglio (intestazione e mail ) della provenienza del documento elaborato da Agnello Rossi, procuratore Aggiunto della Procura e coinvolto nei fatti come da memoriale e come da video audio di registrazione tra presenti oggi depositato (ALL 13 video audio in DVD);
- le dichiarazioni richiamate di alcun aggiunti della Procura di Roma e del Procuratore Ferrara, nella loto illogicità e contraddittorietà con l'esistenza di un ANTECEDENTE MEMORIALE dettagliato e tecnico, riferendosi essi a indicazioni “criptiche” del dott. Paolo Ferraro erano architettate concordate e non vere necessariamente e il CSM non poteva non saperlo perchè copia del MEMORIALE era stata depositata la stessa mattina e nella prima audizione dal Procuratore di Roma, e sono state indicate come dati costruiti e manipolati, e argomentati secondo precise considerazioni e logica puntualmente, come da doglianze in questo appello in PARTE III sub B -1, e dettagliata censura integrata in memoria appena riportata sub D);
- l'illogico accomunamento alle altre di “alcuni” aggiunti, delle vere e chiare dichiarazioni dell'aggiunto dott. Pietro Saviotti e la relativa manipolazione della valutazione complessiva sotto questo profilo erano suscettibili di verifica e vaglio trattandosi di documentazione procedimentale, e di passaggi argomentativi introdotti nella delibera di dispensa dal CSM, come da migliore enuclezaione in PARTE III sub B – 2 di questo appello;
- tutti i dati anamnestici citati per relationem dalla consulenza del dott. Cantelmi e riportati copiandoli dalla cartella clinica più volte indicata, erano pressochè integralmente falsi, manipolati e non tratti da dichiarazioni o chiarimenti del dott, Ferraro e sono stati oggetto di dettagliatissima indicazione come integralmente falsi, ed artefatti già in memoria sopra appena riportata sub A , in questo appello ribaditi i dati e fatti e la prova dei falsi in PARTE III sub B – 2;
- le deduzioni ed ideazioni del prof. Francesco Bruno e relativa assistente indi dott. Cantelmi, sono indicate come non solo frutto di una artificiale costruzione priva di supporti cognitivi ma come oggetto e prodotto falso ed orientato alla doppia gestione “scissa” del tentativo di distruzione del magistrato Paolo Ferraro, inattaccabile sul lavoro ma affetto da un disturbo psico familiare, il tutto esaminato fornito di prove dirette e logiche contrarie e indicato come artata manipolazione e costruzione; ed è a riguardo stato sinanche chiarito il rapporto con il prof. Franecsco Bruno, come da memoria integrativa surriportata, sub A, e indicato specificato e analizzato con riferimento a tutti i dati già in possesso del TAR nel presente atto si appello in PARTE III sub B – 7 ed in parte IV sub F.
- Tutti i passaggi argomentantivi della consulenza del dott. Cantelmi citate le conclusioni tra virgolette e del pari le conclusioni finali citate, sono radicalmente errati o falsi e fondati su dati manipolati ed analisi costruite nonché viziata la condotta tenuta dal dott. Cantelmi e molte asserzioni ispirate da una patente avversione e da violazione deontologica grave, clamorosa e direttamente provata, come da motivi integrativi surriportati sub A ed F e nell'odierno appello trattati. con riferimento a logica e dati falsi tutti già nella disponibilità critica del giudice di primo grado amministrativo , in parte III sub A, e TERZA SUB B da 1 a 8 in quanto dati trattati come veri ed acquisiti manipolativamente ed incorporati come contenuti nella consulenza
- la citazione stessa delle conclusioni della consulenza affetta da integrale falsità dei dati e travisamenti e manipolazioni vagliabili dalla somma dei vizi radicali di travisamento e falsificazione dei dati tutti trapiantati nel procedimento di cui alle considerazioni già richiamate in 7, ma più in particolare sulla scorta degli elementi argomenti, e prove contrarie che emergono dagli atti e meramente illustrati nella loro evidenza in PARTE QUARTA da A a C e da D-1 a D-7 che viene qui integralmente richiamata. .
Non
ci si può esimere qui dal far notare un tassellino minore: la
delibera finale del CSM in nota (1) evidenzia dei passaggi di una
lettera del dott. Ferraro, cadendo in un infortunio “forse”
inconsapevolmente ma certo per eccesso di zelo distruttivo. Le
elucubrazioni solo riferite
dal dott. Ferraro riportavano
testualmente dichiarazioni fatte dal prof. Francesco Bruno e per
rinvio scritti di Edward Lutwack.
La contestazione dell'uso strumentale dei passaggi nella delibera è
ancora leggibile nella memoria del 3 novembre 2012 depositata dal
dott. Ferraro, con la stretta necessaria ironia che non intendeva
costituire dileggio dell'autorevole organo certo me dell'uso
manipolato della citazione “artefatta”
VII
. LE CENSURE ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DETTAGLIATE.
Trattiamo
ora delle censure
dirette sui punti e questioni espressamente indicati nella
motivazione della sentenza
lasciando per ultima la questione, pur assorbente, della violazione
del diritto di difesa del dott, Paolo Ferraro nel corso della
procedura .
A.
La sentenza sul punto della mancata valutazione delle probazioni “di
parte, si esprime ellitticamente nei seguenti termini “ Non
sarebbe vero che il CSM non ha valutato le diverse numerose
certificazioni prodotte in atti, ed il merito delle relative
questioni aperte, perché sarebbe sufficiente la “adeguata”
“ponderazione degli elementi di fatto acquisiti” “senza
che occorra una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le
quali non vengono condivise le relazioni di parte.” mentre “il
convincimento della amministrazione si deve fondare sugli esiti
dell'accertamento medico legale du cui all'art 4 richiamato, con
adeguata ponderazione di tutti gli elementi acquisiti,
La
ponderazione non vi è stata, da parte di nessuno ed in alcun modo, ,
e anzi gli elementi di fatto indicati come “acquisiti” sono
oggetto di contestazione e contro prova in quanto tutti integralmente
falsi, manipolati, contraddetti dalla logica e dagli altri dati che
emergono circa la figura e la persona del dott. Paolo Ferraro
mediante il vaglio attento di atti e MEMORIALI e PROVE depositati già
nel corso dell'iter amministrativo ed oggi infine integrati anche con
“alcune” prove nuove e notorie.
Manca
quindi secondo quanto dettagliato in PARTE TERZA, QUARTA E SESTA del
presente appello e già oggetto di ricorso e memoria integrativa :
- la ponderazione nella loro inconsistenza artefatta, previa verifica logica storica e documentale, di tutti i fatti (simulati) o presupposti (artefatti) posti a fondamento stesso del procedimento valutativo del CSM e della consulenza a due stadi e replica del dott. Cantelmi come da parte SESTA ULTIMA E PARTI TERZA E QUARTA del presente appello, cui si rinvia per il dettaglio analitico e da intendersi qui integralmente riportate ;
- il vaglio critico degli assunti inconsistenti posti in sequenza formale a dati e presupposti artefatti nella consulenza del dott. Cantelmi ed il vaglio della artefazione del giudizio sulla (costruita a tavolino) paranoia del dott. Ferraro, pur essendo in atti acquisitala prova della gravissima condotta del Cantelmi ( elementi dettagliatamente illustrati sub 7 in parte SETTIMA e per rinvio ulteriore ivi indicato alle parti terza e quarta del presente appello) ;
- la ponderazione divenuta necessarissima con le ben diverse conclusioni cui sono pervenuti numerosi tra psichiatri e psicologi, tenuto conto anche delle considerazioni e valutazioni di cui ai punti precedenti, e della reale portata di antefatti e vicenda infine.
Si
richiamano qui integralmente le considerazioni circa portata ed
ambito valutativo disegnato necessariamente in ordine al TRAVISAMENTO
INTEGRALE DI DATI FATTI E DELLE VALUTAZIONI COLLEGATE IN CONSECUZIONE
A QUESTI (secondo quanto illustrato in PARTI PRIMA E SECONDA del
presente appello).
B.
La sentenza afferma che non sia vero
che il CSM ha AGGIRATO la espressa dizione e contenuto dell’art. 3
R.d.lgs. 511/46 nella parte in cui prevede che possa adottarsi la
dispensa dal servizio a condizione che vi sia “sopravvenuta
inettitudine” e che questa impedisca
al magistrato di adempiere convenientemente ed efficacemente ai
doveri del proprio ufficio”, previo
un argomento che vorrebbe svuotare il contenuto concettuale di uno
dei vari passaggi e motivi dedotti in ricorso, così formulato: “Con
il terzo motivo di ricorso è censurato il provvedimento di dispensa
dal servizio per violazione dell’art. 3 R.d.lgs. 511/46 nella parte
in cui prevede che possa adottarsi la dispensa dal servizio solo a
condizione che la “sopravvenuta inettitudine” impedisca al
magistrato di adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri
del proprio ufficio.
Sul
punto il collegio ha apoditticamente sostenuto che nel caso di
specie la “adeguata motivazione “ sarebbe immune da profili di
manifesta irragionevolezza” perché corroborata da “riferimento”
a fatti ed episodi concretamente acquisiti agli atti del procedimento
( E di questo sub A, subito sopra).
Alla frettolosa e apodittica conclusione perviene il TAR nella
ritenuta assenza di rilievo della attività professionale del
magistrato, ed anzi di un parere professionale e delibera di nomina
successiva (dicembre 2012), eccellente. Ma il TAR non tiene conto che
le indicazioni relative attengono non tanto e solo alla attestazione
della unica e reale identità professionale del dott. Ferraro ma
alla incongruenza tra esse e il quadro valutativo artatamente
introdotto della e sulla sua persona. Il
giudizio di equilibrio e sulle caratteristiche personali del
magistrato fa parte delle valutazioni di professionalità ed emerge
una contraddizione insuperabile nel quadro storico e personale mentre
viene dimostrata la integrale artefazione degli elementi costruiti
per impedir e realizzare ciò che questo collegio non può non
vedere e capire. E la mole dei dati che prodotti, provati e anche
solo logicamente provabili sono stati non solo pretermessi ma
dolosamente occultati ( vedi addirittura quadro familiare reale e
personale del dottor. Ferraro) introducendo un quadro radicalmente
opposto, conferma che la incontrastabile evidenza della diaporia tra
vaglio umano professionale e vaglio umano-psicologico (artefatto
attraverso dati falsi manipolazioni indicazioni illogiche e
conseguente vaglio del consulente) una oinsanabile aporia che non
era affatto sanabile neanche in apparenza attraverso un argomentare
logico formale suggestivo.
Il
CSM a detta della sentenza “ha ritenuto, secondo un apprezzamento
logico e congruamente motivato, che la condizione patologica del
ricorrente non sia
priva di ricadute sullo svolgimento dell’attività lavorativa,
essendo evidente che
la stessa si configura quale palese alterazione dell’equilibrio
mentale dell’individuo, con incapacità di corretto apprezzamento
dei fatti destinata a riverberarsi anche sul piano lavorativo.” e a
supporto argomentativo afferma : “La conclusione raggiunta è
suffragata, oltre che dalle conversazioni
tenute con vari colleghi
che hanno riferito
di affermazioni incomprensibili e racconti farneticanti avvenuti sul
luogo di lavoro (come”si legge” nella
motivazione della pregressa delibera del
16.06.2011), dalla lettera depositata presso il CSM in data
09.10.2012, nella quale il dott.-OMISSIS- espressamente ricollega
episodi della vita personale e richiami a complotti a propri danni
alla funzione di magistrato svolta”.
Le
considerazioni, prove, dati e altro sviluppato ed indicato a
partire dalla logica dei fatti, dimostrano invece che si è dinanzi
ad un intero impalcato progettato e costruito invece
artificialmente. Un caso emblematico di ATTIVITA' GLOBALMENTE
ILLEGITTIMASU PIU' PIANI E SULLA SCORTA DI UN INTEGRALE
TRAVISAMENTO DI FATTI, ALLEGAZIONE DI FATTI E DATI FALSI E MANIPOLATI
E INTERPRETAZIONI FALSE.
La concertazione emerge al di
sopra di ogni ragionevole dubbio e basterebbe meno, e vi è oggi
sinanche la prova diretta diffusa pubblicamente che a tale
concertazione partecipava tra gli altri attivamente anche l'avv.
Silvia Canali depositata nuova documentazione di diretta
percezione.
La valutazione che emerge
direttamente di completo travisamento dei fatti, dati e della loro
predeterminazione a monte corrisponde al reale ed è l'unica
possibile evidenza. Il tutto illustrato analiticamente sui dati
tutti nella disponibilità del giudicante alla luce di quanto
enucleato a chiarimento in PARTE TERZA E QUARTA dell'odierno appello,
nelle parti da A ad F della memoria integrativa introdotta nel
giudizio di primo grado e nel ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado.
C.
la sentenza afferma che lamenterebbe il ricorrente che
successivamente a due provvedimenti di collocamento in aspettativa di
ufficio per ragioni di “infermità”, sia stato, poi adottato il
provvedimento di dispensa dal servizio per ragioni di “sopravvenuta
inettitudine”, in ciò radicando una “ipotesi” di vizio del
provvedimento per eccesso di potere nella figura sintomatica della
contraddittorietà e la perplessità dell’azione amministrativa.
IL
passaggio argomentativo base delle osservazioni e censure introdotte
dal complesso delle attività processuali è affatto diverso :
il ricorrente lamenta una attività costruita a volerlo eliminare
attraverso una via indiretta e contorta costruita artificialmente, e
di questa prassi fa anche parte il cambio di accelerazione:
ipotizzata una falsa patologia e costretto un uomo sano efficiente
equilibrato e nel pieno delle sue qualità mentali e professionali
alla inattività, facendo decorrere artatamente il tempo della sua
coattiva costruita malattia provvisoria, si è arrivati infine a una
consulenza che ipotizza un disturbo non malattia definitivo in
funzione della sua estromissione dall'ordinamento giudiziario.
D.
la sentenza di primo grado esordisce in motivazione che non
vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa, rimasto senza
difensore il magistrato Paolo Ferraro (fatto pacifico, incontestato e
provato in atti dopo la “ritirata” del difensore magistrato DE
Fichy, non reperito né reperibile altro magistrato disposto, e
rigettata subito la necessaria immediata nomina a difesa dell’avv.
Giorgio Carta), perché si verterebbe in tema di procedimento
amministrativo, dove non sarebbe coessenziale la effettiva presenza
e partecipazione di difensore, essendo sufficienti i formali avvisi,
notifiche e comunicazioni con il rispetto delle garanzie
procedimentali disciplinate.
La
questione attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt.
3, 24 e 107 Cost., con riferimento agli artt. 3 e 4 del R. d.lgs.
31.5.1946, n. 511, e relativa scarna disciplina adottata dal
legislatore pre repubblicano. Con risoluzione in data 10/2/1994 il
CSM integrò in via di normazione secondaria tale disciplina
prevedendo che “al magistrato, nei cui confronti sia stata aperta
una procedura di dispensa ai sensi dell’art. 3 del R. d.lgs.
3.5.19946, n. 511, compete la facoltà di farsi assistere da un altro
magistrato, nei termini stabiliti da questo Consiglio con delibera
del 17.2.1988 a proposito della procedura - del trasferimento di
ufficio . di cui all’art. 2 dello stesso decreto”.
Gli
scarni passaggi procedimentali desumibili dal combinato disposto
degli
art. 71, 129 e 130 d.P.R. n. 3 del 1957 (assegnazione di un termine
all'interessato per presentare eventuali osservazioni, sottoposizione
a visita medico-collegiale con diritto all'assistenza di un sanitario
di fiducia, audizione dell'interessato) integrerebbero però
esaustivamente le garanzie procedimentali. Assicurate quelle ed il
rispetto delle forme la procedura non potrebbe essere inficiata da
nullità.
La
assenza quasi subito sopravvenuta di difensore, con indisponibilità
di qualunque altro magistrato all'incarico ed il rigetto della
nomina intervenuta di avvocato, quale difensore nell'alveo del
procedimento per dispensa, con permanente e definitiva assenza di
una assistenza ed affiancamento, non inficerebbe ab imis il
procedimento,
infine proprio sulla scorta della sua intrinseca natura di
“procedimento amministrativo”
finalizzato primariamente alla salvaguardia dell’interesse
prioritario al corretto espletamento della funzione giurisdizionale.
Lo
schema così come “conchiuso“ dommaticamente nella sentenza TAR
impugnata sembrerebbe invalicabile.
In
realtà la finalizzazione primaria dell'interesse pubblico non
esclude la concorrenza di altro interesse pubblico primario che
attiene alla tutela individuale e della indipendenza del singolo
magistrato, che comunque compare sullo sfondo o non può essere
escluso con operazione apriori e “nominalistica”, dietro la
quinta principale delle procedure per dispensa.
La
circostanza che questo secondo profilo di interesse coincida con un
diritto soggettivo alla prestazione lavorativa retribuzione e
collocazione del magistrato, apre poi solo indirettamente gli
scenari legati a vasta esperienza giurisprudenziale in materia di
mobbing orizzontale e verticale, sinanche, e non è dato vedere come
tale certa elaborazione scientifica e dommatica non possa
trasfondersi in un contesto concreto colorito da chiacchiere
illogiche diffamatorie e denigratorie in ipotesi certa e provata,
come abbiamo illustrato concertata ed architettata. Vieppiù in una
istituzione ad alta densità di interessi di rilievo alto
istituzionale e di conflitti dinamici.
Comunque
le considerazioni adottate da contrapposta sentenza del TAR decisa
in data 21/2/2007 in caso identico per questione, su ricorso n.
11272/2006 ( ALL
C),
centrano la questione sotto il profilo della coesistenza di più
interessi e della non sacrificabilità assoluta degli interessi
riconducibili all'assoggettato alla procedura.
Riportiamo
qui solo per comodità di codesto autorevole Consiglio, un estratto
da tale sentenza che tratta anche di pronuncia sui temi da parte
della Corte Costituzionale :
“
Con specifico riguardo a tale
procedimento, la Corte Costituzionale (sentenza n. 457 del
19.11.2002), ha osservato che l’ulteriore eventualità che il
magistrato possa scegliere un difensore professionale, avvocato del
libero foro, sebbene non sia impedita dalla formulazione dell’art.
4 della legge sulle guarentigie, non è costituzionalmente imposta e
non risponde all’attuale configurazione del procedimento, quale
delineata dalla normativa primaria e dagli atti di organizzazione
interna del C.S.M.. La previsione di una difesa personale o a mezzo
di altro magistrato, appare infatti “idonea ad assicurare il nucleo
minimo di difesa richiesto dall’art. 107, primo comma, della
Costituzione”, mentre la pienezza della tutela giurisdizionale è
assicurata nella fase di giudizio vera e propria che può seguire al
procedimento amministrativo in virtù dell’esercizio del diritto di
impugnazione spettante al magistrato.
La Corte Costituzionale ha
tuttavia chiaramente affermato che, sebbene non sia
costituzionalmente imposta, la previsione di una difesa tecnica,
nell’ambito dei procedimenti per i quali l’art. 107, primo comma
della Costituzione, prevede le opportune “garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario”, non è impedita dalla
scarna formulazione della legge sulle guarentigie, di talché
l’organo di autogoverno ben potrebbe, nell’esercizio della
propria discrezionalità, addivenire ad una scelta diversa,
prevedendo la possibilità di nominare, anche nell’ambito di
procedimenti di tal fatta, un difensore esterno all’ordine
giudiziario.
Nella fattispecie, peraltro, le
stesse garanzie minimali previste dalla risalente normativa primaria
e dagli atti di auto – organizzazione del C.S.M., non hanno potuto
concretamente operare, in ragione dell’indisponibilità dei
colleghi contattati dal dr. …............ ad assumerne l’assistenza
e la difesa.
Al riguardo, non può
condividersi l’affermazione della difesa erariale secondo la quale
il diritto di difesa sarebbe stato bene assicurato dal Consiglio
Superiore anche solo mettendo a disposizione del dr.............. la
possibilità di farsi assistere da un collega.
Il “contraddittorio”
richiesto da tale normativa non si è infatti mai realmente
instaurato in quanto le precarie condizioni di salute del dr. ….
rendevano chiaramente difficoltosa, se non controproducente, la sua
stessa autodifesa.
Nella situazione di isolamento
venutasi a determinare, in mancanza dell’assistenza di un collega,
o di un difensore di fiducia, egli non ha potuto correttamente
valutare la condotta da tenere, né serenamente rappresentare al
Consiglio le proprie ragioni e argomentazioni difensive.
Reputa pertanto il Collegio che,
in presenza di una evenienza come quella verificatasi nella
fattispecie, l’Organo di Autogoverno avrebbe dovuto valutare
l’opportunità di apportare una modifica alla disciplina adottata
nel 1994, o comunque individuare una concreta modalità applicativa
delle garanzie difensive in precedenza stabilite, eventualmente
consentendo la nomina di un difensore di fiducia, alla quale non si
oppone, come si è appena visto, alcuna norma costituzionale o
primaria“.
La
compiuta sensibilità e aderenza al complesso degli interessi
coesistenti manifestata da questa sentenza, consente in limine di
riportare ad una diversa nuova ed equilibrata istanza istituzionale
autorevole la vicenda, per la quale dal 7 febbraio 2013 è privato
del lavoro ed anche dello stipendio uno dei migliori magistrati
italiani (parere allegato).
E.
VIZI SINTOMATICI,, TRAVISAMENTO INTEGRALE DEI FATTI E SVIAMENTO DI
POTERE.
Vi
è poi la questione dell'alveo naturale in un processo di tal fatta,
della verificabile esistenza di vizi sintomatici caratterizzanti
l'integrale procedimento, tutti trapiantati e reiterati nel
provvedimento finale, e del mancato esercizio della verifica logica e
del vaglio di congruità e verità dei fatti e dati, senza verifica
della loro rispondenza al reale ed alla logica, immessi negli atti
procedimentali, nella consulenza e nella determinazione finale
adottata. Una omissione radicale reiterata nella sentenza che a ad
essi si riferisce nel motivare senza dar conto di quanto emergeva in
atti e della insopprimibile necessità di una radicale verifica.
L'autore
di questo appello si permette una chiosa piccola finale. Cinque anni
di sofferenza inflitta e sapientemente assorbita senza cedimenti, di
duro lavoro di analisi e documentazione, di vita accanto ad una
compagna convivente a sua volta intimidita e minacciata anche
direttamente e talvolta mellifluamente, valgono ben la attesa di
uno Stato che sappia far valere infine la legalità del proprio
agire, ridando speranza a chi osserva attentamente, tanti, da
lontano.
SE
non si saprà porre rimedio alla costruzione artificiale di un
vestito giustapposto alla realtà con infingimenti ed inganni
organizzati al fine di mascherarla ed ottenere non la tutela
dell'interesse pubblico conforme alla legalità, ma un fine evidente
e sviato dal potere attribuito, la consapevole, determinata e seria
scelta del dott. Paolo Ferraro (nel dicembre 2010), dettata anche da
fiducia nella legge, verrà tramutata in un sacrificio inutile. La
verità già emerge nonostante e contro tutto quello che è stato
fatto .
Tanto
premesso, l’esponente, come in atti rappresentato, domiciliato e
difeso, rassegna le seguenti
C
O N C L U S I O N I
PER
I MOTIVI INDICATI ED ALLA LUCE DEGLI ELEMENTI DATI FATTI E PROVE
EVIDENZIATI DA PARTE PRIMA A PARTE SESTA DEL PRESENTE APPELLO ED
ANALOGHI E CORRELATI MOTIVI A SUO TEMPO INTRODOTTI CON RICORSO E
MEMORIA INTEGRATIVA, ED ALLA LUCE DELLE CENSURE ENUCLEATE INFINE IN
PARTE SETTIMA, piaccia
alla Giustizia dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del
proposto gravame e per i motivi dedotti, ed
accolta in
corso di causa la rinnovata istanza di immediata reimmissione
cautelare in servizio del dott. Paolo Ferraro, in ragione del
pregiudizio grave e irreparabile arrecato dalla mancata percezione
dello stipendio necessario al sostentamento del dott. Paolo Ferraro
(padre di cinque figli e due minori) e tre familiari, conviventi e
non :
A.
In via preliminare, rilevata anche ex officio la questione,
riformare
e quindi annullare la sentenza di rigetto impugnata in ragione
della ritenuta violazione del diritto di difesa del ricorrente dott.
Paolo Ferraro nel corso della procedura annullando la delibera di
dispensa dal servizio del magistrato Paolo Ferraro e successivo
pedissequo decreto ministeriale, ai fini della reimmissione in
ruolo del dott. Paolo Ferraro,
con decorrenza economica alla data di esecutività del provvedimento
di dispensa ( 7 marzo 2013) ed ogni pronuncia consequenziale ;
B.
Estesa in via istruttoria ogni attività di integrazione ed
ammissione di prove nuove sopravvenute costituenti fatti notori, o
ritenute necessarie, disporre in
accoglimento dell'appello la riforma e quindi l’annullamento della
sentenza di rigetto del ricorso di primo grado annullando il
provvedimento di dispensa impugnato e successivo pedissequo decreto
ministeriale perchè illegittimo e viziato da travisamento dei fatti,
con ogni pronuncia consequenziale in ordine alla reintegrazione del
dr. Paolo Ferraro.
Si
produrranno con l’originale del presente ricorso in appello, copia
autentica della sentenza impugnata nonché copia di tutti i documenti
esibiti e comunque acquisiti al processo di primo grado, come da
separato indice.
Ai
fini del CU si precisa che trattasi di controversia di pubblico
impiego.
Con
osservanza.
Roma 28 dicembre 2015
GLI ALLEGATI DI SEGUITO ELENCATI SONO IN BANCA DATI PUBBLICA AL LINk https://drive.google.com/folderview?id=0B4_ZMKes3GNlRXczRUJhS1ZsYTA&usp=sharing#list
01 TAR sentenza 2481_2013.doc
01 bis Ferraro comunicazione deposito sentenza.pdf
01 quater Decreto MIn Giustizia .pdf
01 ter Dispensa per inettitudine CSM 7 dicembre 2012 su Paolo FErraro .pdf
02 A RICORSO AL TAR.pdf 9:13 am Paolo Ferraro
02 B Ferraro memoria integrativa + docs TAR.doc
02 C FASE CAUTELARE ANTE CAUSAM Ricorso Cds di Paolo Ferraro.pdf
02 D MEMORIA INTEGRATIVA AL CdS versione finale .pdf
03 http---www_repubblica_it-sport-OIL FOR DRUG -.pdf
03 https---it_wikipedia_org-wiki-Oil_for_Drugs.pdf
04 Parere C.G. dic 2008 O.pdf
05 PF1.jpg
05 PF2.tiff
06 LA PROCURA DI ROMA SAPEVA TUTTO .html
07 Stralcio da memoria denuncia del 28 marzo 2014 .doc
08 bis audizioni COMMISSIONE CSM da pag 269 a pag 303.pdf
08 MEMORIALE INTEGRATIVO DENUNCIA DEPOSITATO.pdf
08 MEMORIALE testo INTEGRATIVO DENUNCIA DEFINITIVO.doc
09 BIS circ MIN INTERNI da p 299 a p 309.pdf
10 A ULTIMA MEMORIA DI PAOLO FERRARO AL CSM 4 novembre 2012.doc
10 B MEMORIA AL CSM 9 OTTOBRE 2012.doc
12 la ricostruzione completa Amorosi Rossi Bruno e gli altri .html
14 Stralcio dal MEMORIALE SEQUESTRO DI PERSONA E ACCERCHIAMENTO .doc
16 La eliminazione dalla copia della cartella clinica di test e relazione ferracuti .rtf
17 Reclamo per turni dott Ferraro.doc
18 A Lettera ar al prof Cantelmi.pdf
18 B alcune relazioni FOIANI su fatti dati e altro... H.pdf
18 C Dichiarazione lettera foiani 11 gennaio 2011 .tiff
19 Consulenza Cantelmi.pdf 9:15 am Paolo Ferraro
20 Cartella clinica del Santandrea esito TEST pag 20.pdf
21 Richiesta riapertura procedure archiviata da parte del dott. Ferraro.pdf
22 bis Trascrizione incontro con Cantelmi.doc
23 bis Carteggio Avv. Di Maggio D.pdf
23 ter Carteggio Canali Avv. Minghelli ecc... E.pdf
23 VAlutazione tecnica sulla condotta del Cantelmi relazione Dott.Vannucci.doc
24 Relazioni e certificazioni solo prima fase procedura x dott. Ferraro .pdf
25 CERTIFICAZIONE PROF. CAMERINI del settembre 2012.pdf
26 Relazione clinica Buttarini sul Dr Ferraro.pdf
27 Relazione clinica Marinelli sul Dr Ferraro.pdf 9
28 Relazione del dott. Paolo Cioni al CSM 29 ottobre 2012.pdf
30 CDD GLI USI DEVIATI DELLA PSICHIATRIA E PSICOLOGIA.ANTIDEDALO.
31 A IL CASO FERRARO di Enrica perucchietti.html
31 B UN GIUDICE A ROMA.UN GLADIO NEL VENTRE DELLA DEMOCRAZIA
31 C La vicedna del magistrato FERRARO e il TAVISTOCK INSTITUTE .html
31 D Gli articoli di CORSERA e la prima diffusione della notizia da TGSKY24
33 ARTICOLO DI GIORNALE DOTT. FERRARO denuncia la deriva di M. D.
34 manoscritto e lettere .pdf 9:16 am Paolo Ferraro
www.paoloferrarocdd.eu |
#rompereilsilenziosullamagistraturadeviata #rompereilsilenziosullasupergladioedapparatideviati
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